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Sentenza — n. 27851/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls probation revocation where single continued offense falls within statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27851/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court order revoking probation without remand. The defendant argued that two separate convictions with probation benefits should be treated as one single conviction for a continued offense, which remained within the statutory limits for probation. The court agreed, rejecting the execution judge's reasoning that a new conviction automatically triggered revocation. Consequently, the decision to revoke was overturned because the factual premise regarding the number of convictions was legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164, 168 cod. pen.; In cases of continued offenses where probation is granted for the first judgment, the benefit extends to the total sentence, treating the plurality of convictions as a single conviction for the continued crime.

Parole chiave

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probation revocation continued offense single conviction statutory limits Cassazione annulment

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
pen., avendo il condannato nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della prima sentenza (31 marzo 2021) riportato altra condanna, per delitto anteriormente commesso, che cumulata con quella precedentemente sospesa superava i limiti di cui all'art. 163 cod, pen.
Art. 164 cod. pen.
e che, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 168 cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, per sorreggere le disposte revoche, ha osservato che il beneficio di cui alla prima sentenza doveva essere revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma n.
articolo 164 cod. pen
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen.
art. 163 cod. pen
pen., avendo il condannato nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della prima sentenza (31 marzo 2021) riportato altra condanna, per delitto anteriormente commesso, che cumulata con quella precedentemente sospesa superava i limiti di cui all'art. 163 cod, pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello
l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per l'unico reato continuato»(Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv.
Sez. 1, n. 5525 del 19 ottobre 2023
Sez. 1, n. 5525 del 19 ottobre 2023, n.

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Testo completo

ne il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Tiziana Pugliesi, chiedendone l'annullamento per un unico motivo, con cui denuncia la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. Il ricorrente, dunque, non avrebbe subito due distinte condanne, ciascuna con il riconoscimento del beneficio controverso, bensì un'unica condanna, tale dovendosi considerare quella irrogata con la sentenza di patteggiamento.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, intervenuto con requisitoria scritta in data 27 gennaio 2025, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per l'unico reato continuato»(Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352 - 01;

Sez. 1, n. 5525 del 19 ottobre 2023, n. m.) 2. Il Giudice dell'esecuzione, per sorreggere le disposte revoche, ha osservato che il beneficio di cui alla prima sentenza doveva essere revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., avendo il condannato nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della prima sentenza (31 marzo 2021) riportato altra condanna, per delitto anteriormente commesso, che cumulata con quella precedentemente sospesa superava i limiti di cui all'art. 163 cod, pen. e che, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., doveva essere revocato anche il beneficio di cui alla seconda sentenza.

3. Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone al rilievo critico svolto dal ricorrente. Nel caso in esame, dagli atti allegati al ricorso, risulta che la situazione fattuale è quella indicata dal ricorrente e, cioè, che non viene in rilievo l'ipotesi di due distinte condanne, ciascuna con il riconoscimento del beneficio, bensì un'unica condanna, tale dovendosi considerare quella irrogata con la sentenza di patteggiamento, rientrante nel limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. L'ordinanza impugnata, che ha revocato la sospensione condizionale della pena in conformità a un presupposto errato, quale la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., deve essere annullata senza rinvio. Si dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza