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Ordinanza — n. 27845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's confiscation order reclassified as opposition to preserve procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified Luigi Santaniello's cassation appeal as an opposition against the execution judge's order regarding confiscated property. Santaniello argued that the lower court failed to prove fictitious asset transfers and ignored temporal reasonableness requirements for confiscation. The Court ruled that direct cassation appeals against execution orders violate procedural safeguards, mandating a re-examination by the execution judge instead.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed against an order of the execution judge regarding confiscation must be reclassified as an opposition to ensure the interested party benefits from the full review phase of the execution judge.

Parole chiave

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confiscation procedure execution judge powers cassation appeal reclassification fictitious asset transfer procedural safeguards favor impugnationis property restitution beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.
Art. 666, cod. proc. pen.
Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod.
art. 240-bis cod. pen
Con il primo lamenta la violazione dell’art. 240-bis cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl
265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl, RV.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza
262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone
259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Santaniello Luigi, nato a Napoli il 20/07/1979 avverso l'ordinanza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso sia qualificato come opposizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza formulata da Luigi Santaniello di restituzione degli immobili confiscati a al coniuge deceduto, Raffaella Botta, ritenuta intestataria fittizia degli stessi, nell’ambito del procedimento nei riguardi di Giovanni Botta, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 19 settembre 2023. A ragione della decisione, la Corte di appello – richiamati i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità sull’illecita accumulazione patrimoniale e sui limiti delle duduzioni consentite al soggetto che assuma di essere terzo estraneo, ripercorsa la motivazione posta dai Giudici di merito a fondamento della confisca – ha confermato la conclusione secondo cui i cespiti in argomento, di valore sproporzionato alla capacità reddituale del nucleo familiare di Giovanni Botta, fossero intestati formalmente alla figlia Raffaella.

2. Ricorre Santaniello per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. Perone e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e il vizio di motivazione. Non sarebbe stata dimostrata l'interposizione fittizia dei beni da Giovanni Botta alla figlia Raffaella, sostanzialmente affermata sulla sola scorta del rapporto di parentela tra i due, con riferimento al quale - osserva il ricorrente - non opererebbe la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento stabilita ex lege in favore di determinate categorie di soggetti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. in relazione al requisito della ragionevolezza temporale, che sarebbe stato completamente negletto, poiché le sentenze di merito a carico di Giovanni Botta non conterrebbero alcun elemento da cui desumere che la pericolosità di questi fosse risalente al 2003, epoca dell’acquisto dei beni oggetto di provvedimento ablativo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 9 aprile 2025, ha chiesto che il ricorso per cassazione sia qualificato come opposizione ovvero, in sunìbordine, il rigetto dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione dev'essere qualificata come opposizione al Giudice dell'esecuzione per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla confisca senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui la Corte di appello ha respinto l’istanza del ricorrente, inerente alla confisca, è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione.

Sul provvedimento impugnato deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte. Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl, RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605;

Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).

3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 comma 1 e 667, comma