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Sentenza — n. 27844/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls detention home denial due to lack of legal basis regarding entry intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order denying home detention for the appellant, Sula Arjan, while dismissing the request for probation. The lower court rejected home detention based on an alleged lack of intent to return to Italy, a factor the Supreme Court ruled is not a legal prerequisite. The Court held that the absence of a stable domicile in Italy was the correct ground for denial, not the appellant's subjective willingness to return.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354; Art. 666 c.p.p.: The absence of proof regarding the convicted person's actual willingness to return to the territory of the State is not a legal prerequisite for denying alternative measures to detention, whereas the lack of a suitable domicile within the State is a necessary and sufficient condition.

Parole chiave

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alternative measures to detention home detention denial domicile suitability willingness to return probation service social Cassazione Penale reintegration prospects domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354
Maurizio Cacaci, propone ricorso per cassazione e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.
Art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Fattispecie, quest’ultima, nella quale si è ritenuto illegittimo il provvedimento del presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 27/10/2023, Hussein Abdalla Abdelmohsn Shaaban
Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud
285834 – 01; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv.
Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, De Vivo
260722 – 01; Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, De Vivo, Rv.
Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018, Lucarelli
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 1807/2025 PAOLA MASI CC - 22/05/2025 BARBARA CALASELICE R.G.N. 424/2025 EVA TOSCANI - Relatore - MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sula Arjan, nato in Albania il 25/08/1991 avverso l'ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato le richieste, formulate da Arjan Sula, di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ovvero di semilibertà. A ragione della decisione di diniego dell’affidamento in prova ha posto la circostanza dell'irreperibilità del condannato nel territorio dello Stato (che si troverebbe in Albania per asserite e non documentate ragioni di salute), quale significativo ostacolo alla verifica dell'attuale regolarità della sua condotta e delle prospettive esistenti con riferimento alla possibilità che si astenesse dal commettere reati, nonché alla concreta eseguibilità della misura richiesta. La mancanza di elementi certi in ordine alla «effettiva volontà di rientro» nel territorio dello Stato e la mera indicazione di una disponibilità del cognato ad accoglierlo ove gli venisse concessa la misura alternativa hanno, invece, costituito la ragione per il rigetto della domanda di detenzione domiciliare.

2. Avverso l'indicata ordinanza Sula, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Maurizio Cacaci, propone ricorso per cassazione e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e più vizi di motivazione quanto al rigetto della detenzione domiciliare. Il ricorrente lamenta l’erroneità del rigetto, siccome fondato sul presupposto dell'irreperibilità del condannato che, al contrario, avrebbe un domicilio stabile in Italia (dove ha effettuato l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen.) e che non è rientrato dall’Albania per mere ragioni di salute (broncopolmonite con prognosi di 15 giorni) documentate come da certificazione medica allegata al ricorso per cassazione.

Il diniego sarebbe, dunque, stato fondato non già sulla base dell'assenza di un domicilio idoeneo, invece sussistente, ma sulla mera scorta di un'asserita incertezza sull'effettiva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27844/2025 Roma, lì, 29/07/2025 volontà del condannato di rientrare nel nostro Paese.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2025, ha chiesto ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, limitato al diniego della detenzione domiciliare, è fondato. 2.Questa Corte ha affermato in più occasioni che la presenza del condannato sul territorio dello Stato non rappresenta presupposto essenziale di ammissibilità, in sede di valutazione dell'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 27/10/2023, dep. 2024, Hussein Abdalla Abdelmohsn Shaaban, Rv. 285834 – 01; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260722 – 01; Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, De Vivo, Rv. 226139 – 01.

Fattispecie, quest’ultima, nella quale si è ritenuto illegittimo il provvedimento del presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla sola base del fatto che il richiedente fosse domiciliato all'estero, quando dalla stessa richiesta non risultava esclusa la possibilità che egli intendesse trasferirsi in Italia per lo svolgimento della prova; si veda anche Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018, Lucarelli, n.m.).

La presenza in territorio italiano non è prodromica all'ammissibilità dell'istanza, bensì alla effettività e fattibilità dello svolgimento della misura alternativa tant'è che, anche allorquando vi sia una residenza all'estero, si è precisato che occorre comunque valutare il merito dell'istanza e, in particolare, verificare la sussistenza di una effettiva prospettiva risocializzante nel nostro Paese per il condannato. In definitiva, è preliminare accertare la sussistenza dei presupposti di legge della misura alternativa richiesta, quindi occorre procedere a una verifica, in concreto, circa il fatto che tale misura possa, o meno, avere un regolare svolgimento sul territorio nazionale. 3.Tanto premesso, con riguardo alla detenzione domiciliare – l’unica che ha costituito oggetto di ricorso – il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati, poiché ha fondato il diniego della misura alternativa sull’elemento dell’assenza di prova di una «effettiva volontà di rientro», dell’istante nel territorio dello Stato, ovverosia su un elemento che non è indicato trai presupposti cui la legge subordina l’accesso alla misura alternativa invocata e che, invece, richiede – quale precondizione necessaria e sufficiente – l’indicazione di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento. 4.L’ordinanza dev’essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona che procederà a nuovo giudizio, libero negli esiti ma ossequiante dei principi suindicati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA