Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27843/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding execution order appeal period due to voluntary absence and lack of translation rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Andrei Berezovschi's appeal against a Naples execution judge's order denying the extension of the appeal period for a 2016 conviction. Berezovschi argued he was a victim of identity substitution and entitled to translation of Moldovan-language documents, claiming he never knew of the proceedings. The court held that because he voluntarily absented himself and became irreperable, the legal obligation to provide translations was excluded, rendering his request for time extension inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 670 cod. proc. pen.: The right to translation of process acts for a non-Italian speaker is excluded when the defendant has placed themselves in a procedural condition of irreperability, such as voluntary absence or latitancy, which legally justifies notification to the defense attorney.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order appeal period translation of process acts voluntary absence defendant irreperability procedural condition identity substitution claim contumacy notification rules Italian criminal procedure code procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143 cod. proc. pen.
Rileva in primo luogo l’omessa pronuncia sulla richiesta di non esecutività del titolo per mancata traduzione, ai sensi dell’art. 143 cod.
Art. 175 cod. proc. pen.
Art. 670 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Rileva in primo luogo l’omessa pronuncia sulla richiesta di non esecutività del titolo per mancata traduzione, ai sensi dell’art. 143 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova Zuzana, Rv. 278364 - 01
(Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione)» (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova Zuzana, Rv. 278364 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 1619/2025 GIORGIO POSCIA CC - 08/05/2025 EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 9764/2025 ALESSANDRO CENTONZE MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Berezovschi Andrei, nato in Moldavia il 26/05/1981 avverso l'ordinanza del 29/01/2025 del Tribunale di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ciò che qui interessa ha rigettato l'istanza formulata nei riguardi di Andrei Berezovschi di rimessione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di napoli in data 6 aprile 2016, irrevocabile il 28 settembre 2016.

2. Ricorre il condannato per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. Perone e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 143, 175 e 670 cod. proc. pen. e il corelato vizio di motivazione. Rileva in primo luogo l’omessa pronuncia sulla richiesta di non esecutività del titolo per mancata traduzione, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., della sentenza in lingua moldava, questione preliminare alle altre pur prospettate e che si sarebbe riverberata sui termini per proporre impugnazione, impedendone il decorso.

Avversa, inoltre, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’imputato non avrebbe avuto diritto alla traduzione a causa della scelta volontaria di disinteressarsi del processo a suo carico, risultando al contrario che egli sia stato vittima di sostituzione di persona e che non ha avuto mai alcuna notizia del procedimento a suo carico: tutti gli atti processuali sono stati, infatti, indirizzati a un soggetto che si era a lui sostituito, fornendo documenti d'identità falsi. Si sarebbe, dunque, pervenuti alla paradossale situazione per cui il ricorrente, che non ha mai avuto legale conoscenza della sentenza, potrebbe fal valere le sue ragioni esclusivamente con la restituzione nel termine per impugnare, così che nel giudizio di secondo grado egli avrebbe la possibilità di porre tutte le eccezioni e i temi volti a far caducare la pronuncia nei suoi confronti.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 17 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27843/2025 Roma, lì, 29/07/2025 1.Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2.Non è superfluo premettere che il ricorrente - arrestato al momento dell’ingresso in Italia in esecuzione di un ordine di carcerazione, ma asserendo di essere vittima di un errore di persona - aveva formulato al giudice dell’esecuzione una triplice istanza e, segnatamente:

i) la sospensione dell’esecuzione con immediata liberazione (richiesta che è, tuttavia, stata superata essendo intervenuta nel frattempo la sua scarcerazione; ii) la restituzione del termine per appellare la sentenza di primo grado a causa della mancata traduzione di tale provvedimento nella lingua parlata dall’imputato, emessa all’esito di un processo svoltosi in contumacia, poiché egli si era reso latitante; iii) infine, la verifica dell’identità del condannato (richiesta cui il Giudice dell’esecuzione ha risposto, delegando all'Ufficio di Procura di svolgere e approfondire gli accertamenti già in atto).

Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva sulla base della considerazione che all’imputato, resosi latitante, non spettava alcun diritto alla traduzione degli atti. 3.Osserva il Collegio che, con tale motivazione, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo del principio, espresso da questa Corte - che qui si condivide e riafferma - secondo cui «L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art.143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore. (Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione)» (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova Zuzana, Rv. 278364 - 01).

Né – in senso contrario – vale denunciare, come ha fatto il ricorrente, l’omessa risposta da parte del Giudice dell’esecuzione sull’istanza in punto di non esecutività del titolo, poiché la motivazione che lo stesso ha reso sulla inesigibilità dell’imputato latitante ad avere la traduzione degli atti processuali è una motivazione che vale, implicitamente, anche ad escludere la fondatezza della richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione, attesa la stretta connessione logica - riconosciuta nello stesso ricorso – delle due questioni. 4.Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIACOMO ROCCHI