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Sentenza — n. 27842/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls surveillance court order denying home detention for health reasons due to lack of medical assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the surveillance court's order denying home detention for health reasons, ruling the decision legally flawed. The applicant argued that the court failed to conduct a necessary clinical evaluation of his metastatic thyroid cancer and required expert testimony. The Court held that the lower judge's abstract assessment ignored the specific medical needs and the potential impact of the prison environment, mandating a new trial with proper expert analysis.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975; The surveillance court must perform a concrete balance between social danger and the detainee's health conditions, requiring expert medical assessment when clinical data is insufficient to determine incompatibility with prison regime.

Parole chiave

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home detention health reasons surveillance court annulment medical expert assessment prison regime incompatibility balance social danger health metastatic cancer detainee Art 47-ter law 354 1975 ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975
P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Art. 52, d. lgs. n. 196/2003
In caso di diffusione della presente ordinanza, si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.
Art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv.
Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri
273699; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv.
Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, V.
Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, Lula
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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI R.G.N. 9708/2025 MARCO MARIA MONACO SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e respinto quelle di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per motivi di salute formulate daXXXXXXXXXXXXXXX. Rilevato che il residuo della pena non consentiva l’accesso alla misura della detenzione domiciliare, osservava, quanto all’affidamento in prova, che non vi era documentazione a sostegno e, quanto alla detenzione domiciliare per ragioni di salute, che «le condizioni di salute del condannato non risultano incompatibili con il regime carcerario».

2. Ricorre per cassazione l'interessato, tramite il difensore di fiducia avv. Riccardi che, con un unico motivo, lamenta la violazione dell’art. 47-ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). Il Tribunale avrebbe escluso l'accesso alla misura alternativa senza svolgere alcuna valutazione sul quadro clinico del condannato (affetto da metastasi linfonodale e carcinoma della tiroide in reazione dopo primo ciclo di terapia radio-metabolica, nonché preso in carico dal locale CSM per un approccio terapeutico integrato di tipo farmacologico e riabilitativo) e, dunque, senza svolgere il doveroso bilanciamento tra la necessità di contenere la sua residua pericolosità e le esigenze di tutela della sua salute.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 14 aprile 2025, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che il condannato ha limitato al rieggtto della misura della detenzione domiciliare per motivi di salute, è fondato.

2. La motivazione resa dal Giudice specializzato in punto di detenzione domiciliare per ragioni di salute è, infatti, apparente. 2.1. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv. 215494), che la possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, prevista dalla legge n. 165 del 1998 come alternativa alla pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare.

Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve compiere un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.

Pertanto – si è chiarito – il tribunale di sorveglianza è chiamato a fare una duplice valutazione, e cioè deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari. In assenza dell'indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare.

In linea con tale impostazione, è stato affermato che «la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, o sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va compiuta tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al predetto» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760;

Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879; Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478). Si è, infine, chiarito che il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, V., Rv. 285458 – 01). 2.2.

Ebbene, l'ordinanza si è discostata dagli illustrati principi. Il Tribunale di sorveglianza, invero, a fronte di un’istanza che indicava e dcumentava un quadro multi-patologico del condannato, si è limitato ad affermare che «le condizioni di salute del condannato non risultano incompatibili con il regime carcerario», senza altro aggiungere e, dunque senza prendere in esame, anche al solo fine di spiegarne la non decisività, le circostanze emergenti dalla documentazione allegata dalla difesa e la richiesta di accertamento peritale richiesta dalla difesa.

Peraltro, in una situazione in cui i dati o elementi clinici utili a orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario non sono esaustivi, è necessario che il giudice si attivi per approfondire la questione anche ricorrendo all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate non su semplificazioni, bensì su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo anche la perizia, ove necessario.

Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agii elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio. In definitiva, nel caso che ci occupa, la motivazione apparente e priva di supporto scientifico del Tribunale non rende ragione dell’avvenuta necessaria comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena.

3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto. In caso di diffusione della presente ordinanza, si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003 come imposto dalla legge. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIACOMO ROCCHI