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Sentenza — n. 27829/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls surveillance court order rejecting probation due to manifest illogical reasoning regarding reintegration prognosis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Messina surveillance court's order rejecting the defendant's request for social service probation. The lower court had dismissed the request based on a single incident where the defendant walked his dog outside his home while under home detention, concluding this proved no chance of successful reintegration. The Court found this reasoning manifestly illogical because it ignored the defendant's clean criminal record, positive psychological evaluation, and the minor nature of the violation, requiring a more comprehensive assessment under Article 47 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 47 c.p.; The surveillance court must conduct a complex prognostic evaluation considering all relevant factors; concluding that no favorable prognosis is possible based solely on a minor violation constitutes manifest illogical reasoning requiring annulment.

Parole chiave

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probation supervision home detention violation reintegration prognosis manifest illogical reasoning Article 47 Penal Code social service probation criminal record assessment allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
La valutazione che deve effettuare il Tribunale di sorveglianza ex art. 47 ord. pen. è, infatti, una valutazione complessa, che deve tener conto della gravità del fatto (Sez.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019
è, infatti, una valutazione complessa, che deve tener conto della gravità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021
278174 – 01) e della personalità del condannato, che, a sua volta, può essere desunta sia dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021
282146 – 01), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.
Sez. 1, n. 31640 del 14/07/2022
Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018
31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), che dalle possibilità di contenimento dettate dalla situazione soggettiva, familiare e lavorativa che lo caratterizza (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che si versi in caso di manifesta illogicità della motivazione in casi, come quello in esame, in cui vi sia carenza di connessione tra le premesse della abduzione e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep.
Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025
271636; conforme, più di recente, Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025, Biundo, n.m.).
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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GIORGIO POSCIA RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI - Relatore - SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, confermando la detenzione domiciliare in atto, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale del condannato, in quanto il 10 settembre 2024 egli aveva violato la detenzione domiciliare, che gli era stata concessa per motivi di salute con precedente provvedimento del 20 dicembre 2023, essendo stato sorpreso all’esterno dell’abitazione a passeggiare con il cane.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce non essere stata effettuata nella sua completezza la valutazione prognostica richiesta dalla legge, in quanto il Tribunale si è limitato a valutare soltanto un episodio particolare, che non è stato ritenuto integrare reato, perché, quando è stato controllato dalla polizia giudiziaria, il condannato si trovava davanti la porta di casa sua e permetteva al solo cane, legato da guinzaglio, di muoversi all’esterno.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. Nella parte in cui descrive l’istruttoria l’ordinanza ha riportato sia la posizione giuridica del condannato che risulta dalle banche dati a disposizione dell’autorità giudiziaria (nessun precedente penale diverso dal reato in espiazione; nessun carico pendente) sia i risultati della indagine effettuata nei suoi confronti dall’U.e.p.e. (che è stata positiva). Nella stessa parte riservata agli esiti dell’istruttoria l’ordinanza ha riferito delle informazioni di polizia sul conto del condannato, ed in particolare, della circostanza che il 10 settembre 2024, mentre si trovava agli arresti domiciliari, egli è stato sorpreso al di fuori dell’abitazione mentre portava a passeggio il cane.

Da questa elencazione dei risultati dell’istruttoria il Tribunale ha tratto la prognosi negativa, sul pericolo di recidiva e sulla idoneità alla rieducazione del condannato, che lo ha portato a respingere l’istanza di affidamento in prova. Ma il controllo di polizia in cui il condannato è stato sorpreso all’esterno dell’abitazione con il cane, pur dovendo trovare senz’altro un posto nella valutazione ex art. 47 ord. pen., in quanto indice della leggerezza con cui il condannato ha ottemperato alle prescrizioni della misura alternativa e della sua tendenza ad incorrere di nuovo nella devianza, però non regge in modo adeguato la conclusione dell’ordinanza impugnata, secondo cui a tale comportamento consegue che debba “escludersi qualsiasi possibilità di prognosi favorevole”.

La valutazione che deve effettuare il Tribunale di sorveglianza ex art. 47 ord. pen. è, infatti, una valutazione complessa, che deve tener conto della gravità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01) e della personalità del condannato, che, a sua volta, può essere desunta sia dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01), e dalle informazioni di polizia (Sez. 1,n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), che dalle possibilità di contenimento dettate dalla situazione soggettiva, familiare e lavorativa che lo caratterizza (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01).

In una situazione quale quella in esame, in cui il condannato è in espiazione per l’unico reato che compare nel certificato penale, non ha denunce pendenti, ha ricevuta una relazione favorevole da parte dell’U.e.p.e. chedà atto dell’avvio da parte sua di un processo di revisione critica, l’aver desunto in modo definitivo “qualsiasi possibilità di prognosi favorevole” dalla violazione alle prescrizioni della misura alternativa in essere assume tratti di manifesta illogicità che impongono una riconsiderazione più approfondita. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che si versi in caso di manifesta illogicità della motivazione in casi, come quello in esame, in cui vi sia carenza di connessione tra le premesse della abduzione e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636; conforme, più di recente, Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025, Biundo, n.m.).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata, nella parte in cui ha respinto l’istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 11/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CARMINE RUSSO GIUSEPPE SANTALUCIA