Cassation rejects appeal on personal bail where defense cites lack of evidence and reasoning flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the accused regarding personal bail measures. The defense argued for a violation of law and defective reasoning concerning the existence of serious indicia of guilt, but the court held that such appeals must cite specific legal violations or manifest illogicality rather than re-evaluating factual findings. Consequently, the court rejected the claim as it sought to substitute the lower court's assessment of evidence and facts, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal challenging personal bail measures based on the absence of serious indicia of guilt or lack of precautionary needs is admissible only if it denounces a violation of specific legal norms or the manifest illogicality of the reasoning, not when it proposes criticisms regarding the reconstruction of facts or a different evaluation of the elements examined by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
one l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla completezza e logicità della motivazione, è infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile e più in generale può ritenersi fondato solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr.
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr.
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile ed eventualmente fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr.
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito attribuibilità al ricorrente dei fatti oggetto della contestazione di cui al n. 28 e la censura, in parte anche tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura dell’esito delle indagini, è infondata. Il giudice del riesame, considerando che il procedimento si inserisce in un più ampio contesto investigativo di cui in motivazione si dà ampio conto, infatti, ha evidenziato, in termini allo stato adeguati, quanto emerso in ordine alla identificazione del ricorrente e al contributo concorsuale da questo fornito nella commissione del reato.
Ciò con lo specifico riferimento alle riprese video effettuate, dove risulta che l’azione è stata posta in essere da un “gruppo” di cui faceva parte il ricorrente, e al fatto che una delle due autovetture era intestata alla madre dello stesso, che ne era anche alla guida nel momento e nel posto in cui l’arma è stata prelevata.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-te