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Sentenza — n. 27618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying home detention due to recent violent conduct and criminal associations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Domenico Travaglini's appeal against the L'Aquila surveillance court's order denying home detention and probation. The appellant argued that the lower court violated legal provisions by focusing solely on past sentences while ignoring positive factors like a year of prior home detention and favorable social service evaluations. The court upheld the decision, ruling that the surveillance court correctly assessed the appellant's recent violent behavior, ongoing police reports, and persistent ties to organized crime as decisive evidence of social danger and insufficient rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 47, Art. 47-ter, Art. 69, comma 1, lett. c) ord. pen.; The surveillance court must evaluate current conduct and social reintegration efforts, not merely past sentences, to determine if probation poses a recidivism risk.

Parole chiave

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home detention denial probation supervision recidivism risk assessment social danger evaluation organized crime ties rehabilitation prognosis surveillance court order controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 47-ter, comma 1-bis ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 69, comma 1, lett. c) ord. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto
Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994, Falcone
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 2352/2025 PAOLA MASI CC - 08/07/2025 STEFANO APRILE - Relatore - R.G.N. 16929/2025 ANGELO VALERIO LANNA MARIA GRECA ZONCU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLINI Domenico nato a VASTO il 30/05/1995 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzate nell’interesse di Domenico TRAVAGLINI, formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente e per l’inadeguato percorso di revisione critica e per le condotte illecite e le frequentazioni con soggetti collegati alla criminalità organizzata (decorrenza pena 30/10/2023; fine pena 18/6/2028; agli arresti domiciliari per uno dei titoli cumulati dal 5/6/2024 al 30/4/2025).

2. Ricorre Domenico TRAVAGLINI,a mezzo del difensore avv. Fiorenzo Cieri, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47-ter, comma 1-bis e 69, comma 1, lettera c.) ord. pen., poiché la pena da espiare, pur superiore a tre anni di reclusione, non preclude di per sé la possibilità di accesso alla misura della detenzione domiciliare, mentre il Tribunale si è limitato a rilevare la ostatività della pena residua (primo motivo); - il vizio di motivazione poiché il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di un giudizio positivo sul lungo periodo (quasi un anno) di arresti domiciliari per i fatti che hanno poi condotto alla condanna definitiva — durante i quali il condannato è stato anche autorizzato a svolgere attività lavorativa —, e in presenza di positive valutazioni dell’UEPE, si è limitato a citare delle pendenze giudiziarie (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47 ord. pen., per l'omessa adozione delle prescrizioni idonee a contenere il rischio di recidiva; la misura dell'affidamento deve essere valutata non in astratto, ma in considerazione delle specifiche prescrizioni che possono essere applicate per evitare il rischio di recidiva: il Tribunale non ha effettuato tale valutazione (terzo motivo);

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27618/2025 Roma, lì, 28/07/2025 - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, in quanto il provvedimento impugnato è palesemente discriminatorio rispetto a casi analoghi nei quali altri imputati, con precedenti specifici, sono stati ammessi alle misure alternative (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché non ricorre affatto l'ipotesi indicata all'articolo 47-ter, comma 1-bis, ord. pen, in quanto la pena residua è superiore a due anni di reclusione. Non è dedotta, del resto, la sussistenza di altre ipotesi di detenzione domiciliare, sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché prospettato in termini assolutamente generici con riguardo a una presunta disparità di trattamento con altri detenuti che, ferma la genericità della deduzione, non rileva neppure in questa sede, in considerazione delle valutazioni specificamente formulate dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato.

4. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. 4.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato. 4.2.

Con riguardo alla condotta successiva ai fatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato, nella prospettiva della scarsa o inesistente risocializzazione e del conseguente permanere della pericolosità sociale, gli elementi relativi ai comportamenti assunti in epoca recente: durante il periodo di carcerazione, infatti, il detenuto è stato varie volte denunciato per atti minacciosi e violenti e danneggiamento; del resto, le informazioni di polizia, non smentite dal ricorso, testimoniano della permanenza di stabili contatti con ambienti criminali di significativo livello, a dimostrazione della incompleta revisione critica, pur dichiarata dal condannato nei colloqui con l’UEPE. 4.3.

La giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale il giudizio prognostico del Tribunale non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali e giudiziari del condannato, ma deve essere compiuto tenendo conto anche di ogni altro possibile elemento di giudizio e, in particolare, del più attuale comportamento del condannato rilevato, quando questi sia rimasto agli arresti domiciliari, attraverso l'osservazione del servizio sociale e delle forze di polizia addette alla sua vigilanza» (Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994, Falcone, Rv. 200291).

Sotto tale angolo visuale, dunque, il periodo di arresti domiciliari non è stato logicamente ritenuto sufficiente a fugare i dubbi sul percorso intrapreso e sulla persistente tendenza a delinquere. Il ricorso è, sul punto, meramente confutativo.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MONICA BONI