Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27612/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests merit re-evaluation of criminal continuity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Francesco Morgante's cassation appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of merits already decided by the execution judge. The appellant argued that his military status dismission should not logically separate his desertion from other crimes committed while retaining that status. The court rejected this, affirming that criminal continuity requires a unified criminal design rather than merely similar modus operandi or a general tendency to offend.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 c.p., comma 2; Art. 616 cod. proc. pen.: The request for re-evaluation of merits on criminal continuity is inadmissible as it violates the principle of finality, since the existence of a unified criminal design must be assessed based on concrete indicators of ideation rather than mere repetition of conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity unified criminal design inadmissible appeal merit re-evaluation execution proceedings

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 c.p., comma 2
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 c.p
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nale di Bologna – quale giudice della esecuzione – ha solo in parte accolto la domanda introdotta da Morgante Francesco, tesa ad ottenere l’applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.

2. Quanto alla parte reiettiva, le decisioni hanno ad oggetto :

a) il reato di diserzione commesso tra giugno ed agosto del 2009;

b) reati in tema di armi commessi nel mese di agosto del 2009;

c) reati contro la fede pubblica commessi nel gennaio 2020 In motivazione, il g.e. afferma che al di là del dato temporale (per i fatti commessi nel 2020) la continuazione non può riconoscersi neanche tra le condotte di diserzione e quelle relative al possesso abusivo delle munizioni o dei segni distintivi, posto che la volontà di dismettere lo status di militare (Morgante apparteneva alla Guardia di Finanza) non è compatibile con la rappresentazione di altri delitti in cui la qualità dismessa si intendeva spendere.

3. Avverso detta ordinanza, nella parte reiettiva, ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Morgante Francesco. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa del ricorrente non sarebbe logica la parte della motivazione con cui si realizza una distinzione tra la condotta di diserzione e le altre condotte, posto che il modus operandi tenuto dal Morgante è stato sempre il medesimo. Si è passati – si sostiene- dallo sfruttamento della posizione di militare alla evocazione abusiva dello status. Dunque si sarebbe dovuta riconoscere, sulla base degli ordinari indicatori, la deliberazione unitaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione di aspetti di merito, congruamente apprezzati sul piano argomentativo nella decisione impugnata.

2. Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

3. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).

4. Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue :il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

5. Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che la dismissione della qualità di militare è aspetto che impone di realizzare le condotte delittuose con modalità diverse, così come ritenuto dal giudice dell’esecuzione. In tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag