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Sentenza — n. 27610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling due to insufficient digital signature verification by trial court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order declaring the appeal inadmissible and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the trial court erred by relying solely on the registry's failure to recognize the digital signature, ignoring other indicators of validity like the lawyer's PEC address and consistent signatures on other documents. The court held that during the transitional period for digital filing, strict interpretation of inadmissibility requires verifying multiple elements of digital identity rather than accepting a single negative verification result.

Regesto Legislator

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Art. 87-bis d.lgs. 150/2022; In the transitional period for digital criminal proceedings, a mere failure of the registry's verification system to recognize a digital signature is insufficient to declare an appeal inadmissible; the court must verify additional elements such as the lawyer's certified PEC address and consistent digital signatures on other documents to establish the certain paternity of the act.

Parole chiave

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digital signature verification transitional period rules inadmissibility of appeal criminal procedure reform registry verification error certified PEC address restrictive interpretation

Disposizioni normative citate

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Art. 87-bis d.lgs. 150/2022
Ciò integra – secondo il Tribunale – l’ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 87 bis del d.lgs.
Art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.
Il ricorso viene illustrato al solo primo motivo, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. .
articolo 310 cod.proc.pen
Milano – costituito ai sensi dell’articolo 310 cod.proc.pen.
art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen
Il ricorso viene illustrato al solo primo motivo, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.V n.4333 del 27.11.2024

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Testo completo

Milano – costituito ai sensi dell’articolo 310 cod.proc.pen. – ha dichiarato inammissibile l’atto di appello introdotto nell’interesse di Zampogna Giuseppe. Ciò integra – secondo il Tribunale – l’ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 87 bis del d.lgs. n.150 del 2022, con particolare riferimento alla ipotesi di “assenza di sottoscrizione digitale del difensore”.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Zampogna Giuseppe, deducendo al primo motivo erronea applicazione di legge in riferimento alla declaratoria di inammissibilità. Il ricorso viene illustrato al solo primo motivo, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . Si rappresenta che la disposizione di legge applicata parla di “assenza” della sottoscrizione digitale e non di una firma digitale apposta ma – in ipotesi – con certificato scaduto, il che è contrario alle regole generali in punto di tassatività delle ipotesi di inammissibilità. Inoltre si afferma che il procedimento di verifica della validità della sottoscrizione non è stato realizzato in contraddittorio ma con un software in uso alla cancelleria. La difesa rappresenta che – nei limiti della cultura informatica comune – un sistema di verifica in uso presso il proprio studio professionale ha condotto ad un esito diverso, con piena validità della firma digitale apposta. Se ne illustrano i contenuti nell’atto di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte di legittimità, con orientamento interpretativo condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di precisare che in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (così Sez.V n.4333 del 27.11.2024, dep. 2025, rv 287644).

Si tratta, infatti, di un orientamento ispirato a principi generali in tema di impugnazione, quali la necessaria interpretazione restrittiva delle ipotesi di inammissibilità e la necessaria certezza circa i presupposti di fatto da cui derivino conseguenze sfavorevoli per l’impugnante, che occorre ribadire in una fase caratterizzata dal transito al sistema digitale. Dalla applicazione dei criteri di metodo indicati sopra deriva la insufficienza delle verifiche operate dal Tribunale di Milano e l’annullamento della decisione di inammissibilità, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'a