Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility due to lack of decisive factual error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued a factual error regarding the location of goods production, claiming the court wrongly assumed Italian origin. The court rejected this, noting the original decision had already dismissed the specific charges related to that location and that the appeal ignored these prior rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal remedy is strictly limited to cases involving undisputed factual exclusions or positive factual findings, excluding mere perceptual errors or re-examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 1740/2025 MICAELA SERENA CURAMI CC - 15/05/2025 RAFFAELLO MAGI - Relatore - R.G.N. 10590/2025 MARIA GRECA ZONCU FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: Di Caprio Luigi nato a CASAPULLA il 15/03/1962 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi ; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 ottobre 2024 questa Corte Suprema di Cassazione – Sezione V – ha trattato e deciso il ricorso proposto da Di Caprio Luigi avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 15 aprile del 2024. La sentenza della Corte di Appello aveva affermato la penale responsabilità del Di Caprio per i reati di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici e falso materiale del privato in atto pubblico. Questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Di Caprio in riferimento ai reati di cui ai capi 2.1 e 2.2 mentre lo ha accolto in riferimento ai restanti capi di imputazione, con rinvio per nuovo giudizio – su tali capi - alla Corte di Appello di Napoli.
In riferimento ai contenuti della decisione va evidenziato che questa Corte ha ritenuto generiche le doglianze mosse in riferimento alla motivazione della decisione di merito per i delitti di cui ai capi 2.1 e 2.2. mentre ha ritenuto fondate le doglianze relative alla motivazione sui capi da 3.1 a 33.2 (vedi pag. 8 della sentenza oggi impugnata a mezzo del ricorso straordinario).
2. Avverso la sentenza emessa da questa Corte di Cassazione ha proposto ricorso straordinario – nelle forme di legge – Di Caprio Luigi. Il ricorso è affidato ad una unica, ampia deduzione con cui si prospetta un errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis cod.proc.pen. . Si afferma, in sintesi, che la sentenza ha erroneamente ritenuto che la merce sia stata prodotta in Italia. In realtà la merce non sarebbe stata prodotta in Italia e la errata localizzazione si riflette in modo inevitabile sulla configurazione degli illeciti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27608/2025 Roma, lì, 28/07/2025 1. Il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. per tutte Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 ric. Basile) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove, sempre per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145) così come è nettamente da escludersi (v. Sez. U Moroni del 2015) la possibilità di realizzare in sede di ricorso straordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative» realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.
3. Ora, nel caso in esame va affermato che questa Corte di legittimità non si è mai occupata in via diretta del luogo di produzione della merce ma si è limitata – come si è detto in parte narrativa – a ritenere generiche le doglianze introdotte con l’atto di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte di Appello, in rapporto alla affermazione di responsabilità per i capi 2.1 e 2.2 . Ciò posto il ricorso straordinario tende ad ignorare – in realtà – le ragioni per cui è stato respinto, su tali capi, il ricorso originario e tende a riproporre temi di puro merito che giammai potrebbero essere esaminati da questa Corte di legittimità, né in sede di ricorso ordinario che, a maggior ragione, in sede di ricorso straordinario.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI MONICA BONI