Cassation annuls seizure order regarding diaries due to lack of specific pertinence motivation, allowing seizure of phones and computers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order returning seized diaries while upholding the seizure of phones and computers. The defense argued the diaries contained payment notes and passwords linking them to the crime, whereas the prosecution claimed the electronic devices lacked a concrete connection to the offense. The Court ruled that the diaries had sufficient factual anchors to be probatory, but the electronic devices were seized for vague exploratory purposes without demonstrating a specific link to the alleged crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 270 c.p.p.; Art. 271 c.p.p.: The seizure order must explicitly demonstrate the relevance of the item to fact-finding and the specific derivative link to the crime; lack of such motivation renders the measure null and void, whereas vague exploratory purposes without concrete pertinence justify the return of the item.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NALE di Livorno vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Simone Perelli che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; vista la memoria difensiva trasmessa in prossimità dell'odierna udienza dalla difesa di Barsotti Sabrina; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 26 febbraio 2025 il Tribunale di Livorno – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha disposto la restituzione di taluni oggetti sequestrati nel corso di un procedimento penale iscritto a carico di Barsotti Sabrina ed altri.
2. La ricostruzione della vicenda procedimentale può essere sintetizzata nel modo che segue. Le indagini sono orientate alla dimostrazione del reato di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio di soggetti extracomunitari, privi di permesso di soggiorno. La Barsotti avrebbe, secondo le prime ipotesi, fornito alloggio a soggetti stranieri anche in modo fittizio (nei numerosi appartamenti di cui risulta proprietaria), in tal modo agevolando le pratiche di ottenimento del permesso di soggiorno. In simile contesto il PM ha emesso decreto di perquisizione presso gli appartamenti (in numero di sedici) che risultano locati dalla Barsotti ad altri due indagati con sequestro delle cose pertinenti al reato. In sede di perquisizione presso l’abitazione della Barsotti la Polizia Giudiziaria ha sottoposto a vincolo la documentazione relativa ai contratti di locazione nonchè agende, cellulare, un tablet e tre computer portatili.
3. Ciò premesso il Tribunale ritiene sussistente il fumus commissi delicti ma al contempo non condivide l’inerenza al reato di tutto quanto caduto in sequestro. In riferimento al fumus viene osservato che in più occasioni sono state riscontrate anomalie nella gestione degli spazi abitativi di proprietà della Barsotti, da costei locati a due soggetti stranieri indicati come mediatori per l’ottenimento di false attestazioni di domicilio in favore di immigrati clandestini. Quanto alla pertinenza del materiale sequestrato alla ipotesi di reato, il Tribunale ritiene di limitare l’oggetto del sequestro alla documentazione relativa ai contratti di affitto in essere con relative ricevute di pagamento. Le agende, il cellulare e gli apparecchi informatici vengono restituiti all’indagata. Ciò perché, secondo il Tribunale, quanto alle agende nel verbale di sequestro nulla si indica per sostenere la utilità della acquisizione e quanto al restante materiale non vi è motivazione alcuna nel provvedimento di sequestro che sia tesa ad illustrare la pertinenza.
4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – il Pubblico Ministero procedente nel merito. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e assenza di motivazione. Secondo il ricorrente la esclusione delle agende dal sequestro è censurabile, posto che secondo la stessa descrizione delle operazioni le stesse contenevano appunti manoscritti relativi a pagamenti e password, il che rendeva evidente il collegamento con i fatti per cui si procede. Quanto al cellulare e agli strumenti informatici si censura l’assenza di motivazione. Si era specificata infatti la necessità di estrarre eventuali dati volti a suffragare l’ipotesi investigativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla restituzione delle agende ed è infondato nel resto.
2. Va premesso che secondo il prevalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità il sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (tra le molte Sez. II n. 39187 del 17.9.2021, rv 282200). Ora, nel caso in esame il Tribunale – ad avviso del Collegio – ha realizzato corretta applicazione di tale principio di diritto in riferimento al sequestro del cellulare e degli apparecchi informatici, atteso che le finalità indicate nel provvedimento di sequestro risultano meramente esplorative e non illustrano alcun nesso concreto di pertinenzialità con il fatto per cui si procede.
In tale parte il ricorso è infondato. Non altrettanto può dirsi per le agende, atteso che nella sintesi della attività perquirente si rintracciano spunti fattuali che paiono ancorare – in modo non irragionevole - i supporti cartacei a finalità probatorie correlate ai fatti per cui si procede. Si tratta, pertanto, di un profilo di critica che appare fondato e che impone – in tale parte – una nuova valutazione di merito, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro delle agende della Barsotti, con rinvio per nuovo esame al