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Sentenza — n. 27477/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extended differentiated regime due to lack of remorse and continued criminal role.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Trovato Franco's appeal against the suspension of his differentiated prison regime, citing the lack of concrete signs of repentance and his continued high-level role in a criminal organization. The defense argued that external criminal groups had dissolved and that the tribunal ignored indicators of reform since 2016, but the court found these arguments insufficient to justify the measure. The decision upheld the regime's continuation based on the preventive nature of the restrictions and the specific danger posed by the prisoner's past and present criminal influence.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.; The Court of Cassation holds that for the application or extension of a differentiated regime, it is not necessary to verify the enduring affiliation to a criminal group, but rather to assess whether elements reasonably presume the maintenance or resumption of contacts with the criminal reality of origin.

Parole chiave

Generato dall'IA
differentiated prison regime criminal organization affiliation preventive detention measures lack of repentance indicators ECHR Article 3 compatibility suspension of regime Cassation appeal rejection

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.
è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .
Art. 3 Conv.
Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Enea v. Italy
Argenti v. Italy
Campisi v. Italy
Paolello v. Italy
Ramirez Sanchez v. France
Sez. V n. 40673 del 30.5.2012
Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713).

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Testo completo

Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da Trovato Franco avverso il D.M. di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. del 10 novembre 2023. -la particolare intensità e rilevanza del ruolo svolto nella organizzazione di riferimento, cosca De Stefano, operante in Reggio Calabria ed in Lombardia (zona di Lecco); -i contenuti di una ordinanza cautelare del settembre 2023, ordinanza in cui, tra l’altro, si analizzano i comportamenti della nipote Giuseppina Trovato, indicativi del particolare carisma criminale esercitato dal detenuto anche in tempi recenti; -l’assenza di concreti segnali di ravvedimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Trovato Franco. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su punti essenziali del reclamo. Secondo la difesa il Tribunale ha offerto una risposta meramente apparente ai contenuti dell’atto di impugnazione, ove erano dedotte circostanze specifiche e idonee a dimostrare la inutilità della proroga del regime differenziato. In particolare si era dedotta la sopravvenuta inesistenza del gruppo di riferimento ‘esterno’, posto che sia in Lombardia che in Calabria non possono dirsi esistenti realtà associative riconducibili al Trovato, ormai detenuto da più di trenta anni. Sono stati sottovalutati gli indicatori di revisione critica, avviata già dal 2016 e si sarebbero – in sostanza – riprodotti riferimenti, non più attuali, alle pregresse attività delittuose del Trovato. Vengono allegati al ricorso i documenti citati nell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.

Vi è omessa motivazione anche quando non vengono esplicitate argomentazioni su specifici argomenti difensivi, in grado potenzialmente di portare a soluzione diversa sa quella adottata. Ma nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Trovato ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti in corso di espiazione. Tale pericolo è stato rapportato, in primis,al ruolo di vertice svolto nell’ambito della organizzazione di stampo mafioso, con particolare riguardo al territorio lombardo, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale e non adeguatamente confutate nel ricorso.

A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul piano logico – la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno. Non si versa, pertanto, in ipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.

3. Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito -di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809,in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.

La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita – in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra)[..] .

Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza.Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga: [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;

Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64;

Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere sufficiente, rispetto alle finalità della misura, il percorso argomentativo espresso nella decisione, in ragione della intensità del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel contesto associativo, in una con l’assenza di concreti indicatori di ravvedimento.

Le doglianze difensive, infatti, non si confrontano in modo adeguato con gli episodi citati dal Tribunale e relativi ai contenuti del titolo cautelare emesso nel 2023. Se è vero che si tratta di condotte poste in essere da una nipote del Trovato, è altrettanto vero che ciò dimostra, quantomeno per indizio, la immutata capacità di condizionamento mafioso del soggetto ristretto, il che giustifica le misure inibitorie tuttora in atto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna d