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Sentenza — n. 27473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to apparent defect in reasoning ignoring specific crime groups and prior continuations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution order because the lower judge failed to address the appellant's specific request regarding two distinct groups of crimes and a prior recognition of criminal continuation. The appellant argued the judge ignored the chronological proximity and identical legal interests of the offenses while overlooking previous judicial findings of continuation. The court ruled that the execution judge cannot disregard prior continuations or the specific structure of the appeal without valid justification, necessitating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge cannot disregard a prior judicial recognition of criminal continuation regarding specific offenses without demonstrating significant reasons why the current request cannot be integrated into that existing criminal design.

Parole chiave

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apparent defect in reasoning criminal continuation recognition execution order annulment specific request structure prior judicial findings ritardo ingiustificato dell'azione penale durata eccessiva del procedimento vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Deve ritenersi applicabile, anche al caso del pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per identità di ratio, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 707 cod. pen
art. 671 cod. proc. pen
Deve ritenersi applicabile, anche al caso del pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per identità di ratio, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 – 01
Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01
Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01).
Corte cost. n. 183 del 2013
Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra richiamati.
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Testo completo

lati

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Antonio Esposito, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. L’istanza originaria aveva ad oggetto due gruppi di reati: il primo costituito da quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano l’11 dicembre 2015 e della Corte di appello di Milano il 16 luglio 2019 per i reati di tentato furto aggravato e furto aggravato commessi l’11 ottobre 2015 e il 6 settembre 2015; il secondo da quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano emesse il 28 novembre 2017, il 10 gennaio 2019, 13 dicembre 2019 e il 13 maggio 2021 per analoghi delitti (ad eccezione della seconda relativa alla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.) commessi dal 18 ottobre 2017 al 6 luglio 2018.

Il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della esatta articolazione dell’istanza, essendosi soffermato il giudicante sull’intero percorso criminale del condannato, anziché su quanto specificamente dedotto nella domanda. L’esame avrebbe dovuto essere limitato, quindi, all’oggetto della richiesta che aveva riguardo a delitti commessi in due precisi ambiti temporali e accomunati dalle stesse modalità di consumazione. Peraltro, dal certificato del casellario emerge che, per due distinti gruppi di reati, sia in sede di esecuzione che di cognizione, la continuazione è stata già riconosciuta.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare la medesimezza del bene giuridico tutelato dalle norme violate, la vicinanza cronologica dei fatti di cui ai due gruppi di sentenze, le condizioni di tempo e di luogo di consumazione dei reati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Sussiste il vizio di motivazione apparente eccepito con l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità. Risulta dalla stessa formulazione dell’istanza che la stessa è stata avanzata suddividendo i reati per i quali sono state riportate le condanne in due distinti gruppi. Nel primo sono stati inclusi quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del’11 dicembre 2015 e della Corte di appello di Milano del 16 luglio 2019, nel secondo quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del 28 novembre 2017, del 10 gennaio 2019, del 13 dicembre 2019 e del 13 maggio 2021.

Inoltre, nella richiesta è stata rappresentata al giudice dell’esecuzione la circostanza che alcuni dei reati per i quali Esposito ha riportato condanna sono già stati oggetto di riconoscimento della continuazione. La motivazione di rigetto ha totalmente pretermesso sia la prima che la seconda circostanza. Evocando la «scelta di vita connotata dalla decisione di commettere furti per procurarsi i mezzi economici necessari al suo sostentamento, come peraltro implicitamente ammesso dallo stesso difensore ritenendo il tutto incompatibile con l’unicità del disegno criminoso», ha così omesso di considerare sia l’oggetto della richiesta, sia il pregresso riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione.

Dalla lettura delle conclusioni dell’istanza originaria è evidente quale fosse il contenuto della richiesta ovvero la sua suddivisione per gruppi, per come esattamente segnalato in ricorso. Si è determinato, per tale prima ragione, un vizio di motivazione meramente apparente essendo stata totalmente obliterata la modalità di proposizione dell’istanza originaria. Inoltre, è specificamente stato dedotto l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra le sentenze di cui ai nn.

3) e 5), per come descritte nell’istanza. Deve ritenersi applicabile, anche al caso del pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per identità di ratio, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 – 01;

Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01). Peraltro, la motivazione ha effettivamente trascurato di considerare anche l’omogeneità dei reati per i quali sono state riportate le condanne e l’arco temporale in cui sono stati commessi (settembre – ottobre 2015 quelle del primo gruppo; ottobre 2017 – luglio 2018 quelle del secondo).

3. Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M Annulla l'ordinanza