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Sentenza — n. 27414/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; procedural inadmissibility under Art. 591 c.p.p. prevails over merits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the convicted party formally withdrew the appeal on June 21, 2025. Although the client argued for the recognition of criminal continuance under Art. 671 c.p.p. based on a unified criminal design, the withdrawal rendered the substantive legal arguments moot. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the client to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the convicted party withdraws the appeal before the Court's decision, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility cassation procedure procedural costs criminal continuance execution phase unified criminal design pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte della condannata, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 671 c.p.p.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo parzialmente l'istanza avanzata dal difensore di Rosella Zarpellon e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo parzialmente l'istanza avanzata dal difensore di Rosella Zarpellon e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Andrea Bertucci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità di parte della sua originaria domanda.
art. 81 cod. pen
pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nata a Gallarate il 04/09/1959; avverso la ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 31/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo parzialmente l'istanza avanzata dal difensore di Rosella Zarpellon e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali la predetta è stata condannata con le sentenze irrevocabili indicate nella richiesta medesima. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva sussistente la invocata continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate (nel casellario giudiziale) ai nn. 60 e 65 ed i reati oggetto della ordinanza n.49, mentre respingeva o dichiarava inammissibile la domanda per il resto.

2. Avverso tale ordinanza la condannata, per mezzo dell'avv. Andrea Bertucci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità di parte della sua originaria domanda. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito rispetto al parziale mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, nonostante la stessa fosse stata in parte riconosciuta dai giudici della cognizione e con precedenti ordinanze emesse in sede esecutiva e sebbene vi fosse, comunque, la prova che le differenti violazioni di legge di cui alle ventinove sentenze (specificamente indicate nel ricorso) fossero espressione di un unico disegno criminoso.

3. Con atto sottoscritto in data 21 giugno 2025 la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, delegando il difensore al deposito di detta rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte della condannata, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2025. Il Con « liere es sore ri Pre ente Gius talucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S9Zinn Penale Depositata in C iena oggi Roma, lì 2 j. 2025 IL FUNZIO A GIUDIZiARl0 rL CANC •.DERTO a S kca , L./ CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE CAD 1À \\ --v‘zuoQ. (Ade ew.x,e k)A2ftk,-; bzw1( nI\ud,,K-- ) Uff.L_ -1Z,v\\I-Cv-t-‘,.. h . /(1.1 )-( cLutkkkoc.:ì_k_ Pjf, v\e3 \I\ k trk QUL VVn. Qk -e CAek "2) L.--k-b-31-( V inCKAn \ CI:)