Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27227/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mafia association and continued crime sentencing principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the conviction for mafia association and continued crime. The defense argued that the specific murder was part of the same criminal plan as the association's general activities, seeking a lighter sentence under continued crime rules. The court rejected this, ruling that the specific act was a contingent revenge rather than a pre-planned element of the association's original criminal design.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 comma 2 cod. pen.; The court established that continued crime requires a unitary criminal plan from the moment of joining the association, excluding specific acts driven by contingent personal motives like revenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association crime continued crime doctrine unitary criminal plan contingent personal motive sentencing mitigation criminal intent timing Italian penal code reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 comma 2 cod. pen.
art. 81 comma secondo cod.
Art. 575 cod. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
1911/2019 emessa il 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Messina, relativa alla condanna alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso a Messina dal 1997 con condotta perdurante.
L. 895 del 1967
pen., e 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 7 l.
L. n. 203 del 1991
artt. 575 cod. pen
10/17 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 7 novembre 2017, divenuta definitiva il 30 gennaio 2019 relativa alla condanna ad anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 575 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
1911/2019 emessa il 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Messina, relativa alla condanna alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, Zampaglione
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
259481 - 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv.
Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale
257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

aco;

RITENUTO IN FATTO

-sentenza n. 22/2017 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, riformata quod poenam dalla sentenza n. 10/17 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 7 novembre 2017, divenuta definitiva il 30 gennaio 2019 relativa alla condanna ad anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 575 cod. pen. e 2, 4 e 7 l.895 del 1967 aggravati ai sensi dell’art. 7 l. n 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., e 99 comma quarto cod. pen. commessi a Messina in data 9 aprile 2016; -sentenza n. 980/21 emessa dalla Corte di appello di Messina in data 17 giugno 2021, irrevocabile il 19 aprile 2022, in riforma della sentenza n. 1911/2019 emessa il 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Messina, relativa alla condanna alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso a Messina dal 1997 con condotta perdurante.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 comma 2, 575, 416-bis cod. pen., e 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 7 l. 203 del 1991 evidenziando che il giudice non avrebbe applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in quanto dalla lettura delle sentenze, diversamente come indicato nel provvedimento impugnato, emergerebbe che i fatti si riferiscono al medesimo contesto associativo e rientrano, per il modus operandi e il luogo di commissione del reato, tra le condotte che caratterizzano il reato associativo.

3. In data 31 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Marco Dall’Olio chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non avrebbe applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in quanto dalla lettura delle sentenze emergerebbe che i fatti si riferiscono al medesimo contesto associativo e rientrano tra le condotte che caratterizzano il reato associativo. La doglianza è infondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto ad effettuare una valutazione alla luce di specifici indicatori, tra cui rientrano medesimo modus operandi e contiguità spazio-temporale tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il medesimo disegno criminoso si sostanzia, in aderenza alla concezione intellettiva e volitiva, rispettivamente in una rappresentazione e deliberazione unitaria dell’iter criminis nelle linee essenziali, sintomatica di una minore riprovevolezza, per cui viene comminato un trattamento sanzionatorio più attenuato cedendo il soggetto una sola volta ai motivi a delinquere. 2.2. La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili "indici rivelatori" della effettiva preordinazione unitaria:

a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;

b) le concrete modalità della condotta;

c) l'omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;

d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01). L'unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Occorre che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del t 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 - 01;

Sez. 1, n. 12905 del Rv. 246838 - 01 7/03/2010, P., Rv. 246838 – 01). In adesione alla concezione teleologica, la rappresentazione e deliberazione unitaria devono essere finalizzate all’attuazione di un programma ben delineato nelle sue linee essenziali, e dunque, non generico. Le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr.

Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 – 01). Da ciò deriva che un considerevole lasso temporale tra un reato e quello successivo è sintomatico di una sequenza di condotte autonome che denotano una generale inclinazione a delinquere del soggetto. 2.3. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’applicazione dell’istituto in questione tra reato associativo e reato fine, il principio che occorre tenere in considerazione è il divieto di automatismo applicativo della continuazione, dovendosi verificare caso per caso i presupposti di legge in base ai quali applicare la continuazione e permettere al condannato di beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite.

Nello specifico occorre verificare se il soggetto, già nel momento in cui ha fatto ingresso nel sodalizio, abbia programmato e ideato la commissione dei singoli reati-scopo. Seppur non è da escludere che possa sussistere un vincolo di continuazione tra reato associativo e reato fine, infatti, occorre valutare, alla luce di indici stabiliti dalla giurisprudenza e suindicati, che il soggetto abbia programmato ab origine la commissione degli illeciti attesa la incompatibilità logico-strutturale tra reato associativo e reato continuato: il primo si caratterizza per la genericità e indeterminatezza del programma criminoso, viceversa il medesimo disegno criminoso si caratterizza per la determinatezza dell’iter criminis.

Anche in tale ipotesi, quindi, ciò che rileva è che il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragione questa per cui, senza che abbia alcun autonomo rilievo il fatto che i reati siano comunque collegati ovvero inseriti nel medesimo contesto criminale, si deve ribadire che «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01;

Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 - 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). 2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente valutato tutti gli elementi fornendo una motivazione congrua e logica e facendo buon governo dei principi di legittimità indicati.

Nell’ordinanza impugnata, infatti, si mette in evidenza che non si rinvengono elementi da cui possa desumersi che l’omicidio del De Francesco fosse stato già programmato all’ingresso del condannato nel sodalizio in quanto, osserva il Collegio, si tratta di reato dettato da situazioni contingenti e personali (vendetta), per cui non appare ipotizzabile che il ricorrente avesse già nel 1997 ideato l’evento specifico e ipotizzato di commettere gli ulte