Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic evidence request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the prisoner's request to view video footage was raised only during the hearing without specific justification. The defense argued for violation of procedural rights regarding investigative powers and motivation, but the court found the request too generic and lacking in specific allegations. Consequently, the court ruled that the lower tribunal did not need to activate investigative powers for such vague requests and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, 666 c.p.p.; Art. 69, comma 6, ord. pen.; Art. 80 D.P.R. n. 230/2000: An appeal is inadmissible if the grounds for requesting investigative measures are not specific and the request lacks the necessary specificity to demonstrate how the evidence would destroy or attenuate the accusation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da VINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 1450/2025 BARBARA CALASELICE CC - 23/04/2025 RAFFAELLO MAGI R.G.N. 8124/2025 PAOLO VALIANTE MARCO MARIA MONACO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Martinelli Enrico nato a San Cipriano D’Aversa il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avv. Paolo Antonio Muzzi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 31 gennaio 2025, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Milano, in data 4 ottobre 2024, ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni inflitta il 20 dicembre 2022 nei confronti di Enrico Martinelli per l’inosservanza di ordini e prescrizioni ai sensi dell’art. 77 dpr 230/2000 con riferimento a quanto accaduto in data 22 dicembre 2022 nel corso del videocollegamento effettuato nell’ambito del procedimento n. 11967/2021.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, in due motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e agli artt. 69, comma 6, ord. pen. e 80 d.P.R. n. 230 del 2000 in ordine alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022 e alla totale di carenza di motivazione sul punto.
3. In data 3 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 7 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’avv. Paolo Antonio Muzzi insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27226/2025 Roma, lì, 24/07/2025 Le doglianze sono dedotte in termini aspecifici. La richiesta presentata al Tribunale di Sorveglianza di acquisire la videoregistrazione non era contenuta nei motivi di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ed è stata proposta dall’interessato soltanto nel corso dell’udienza, senza peraltro evidenziare le ragioni per le quali la visione della stessa sarebbe stata necessaria, cioè senza spiegare cosa esattamente questa documentasse al fine di dimostrare la mancata corrispondenza tra il contenuto del rapporto acquisito e quanto avvenuto realmente.
A ben vedere, inoltre, la videoregistrazione del collegamento nel corso del procedimento penale non necessariamente avrebbe potuto e dovuto cogliere ogni atto e momento del contesto nel quale si trovavano Martinelli e il personale della Polizia penitenziaria per cui non avere chiarito quali atti o fatti riferiti nel rapporto non erano storicamente esistiti o si erano svolti in un diverso determinato modo legittimava, in ogni caso, la reiezione dell’istanza istruttoria. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad attivare i propri poteri istruttori di ufficio o, comunque, a motivare espressamente sul punto, nei soli casi in cui la richiesta si fondi su specifiche allegazioni intese a dimostrare quanto sostenuto dalla difesa (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263429 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della genericità della richiesta, fondata esclusivamente sull’affermazione “di non avere fatto nulla”, la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Tribunale di sorveglianza non determina alcuna violazione e la carenza di una esplicita risposta sul punto, considerato lo specifico riferimento al contenuto del rapporto del 2 dicembre 2022, non è sindacabile in questa sede. Ciò soprattutto considerato che anche l’atto di ricorso -nel quale non è evidenziato come e in quali termini l’oggetto della prova avrebbe avuto una funzione destrutturante o attenuante dell’accusa di illecito disciplinare- è formulato in termini privi della necessaria specificità, richiesta a pena di ammissibilità dell’impugnazione.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO VINCENZO SIANI