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Sentenza — n. 27023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls prison disciplinary appeal dismissal for lack of collegial judge and remands case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the President of the Prison Tribunal's dismissal of a disciplinary appeal due to a fatal procedural defect. The President incorrectly applied Article 666 of the Criminal Procedure Code to reject the appeal without subjecting it to the collegial body required by Article 69-bis of the Prison Order. Consequently, the decision was declared void for absolute nullity under Article 178 of the Criminal Procedure Code and remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 69-bis Ord. pen.; Art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The President of the Prison Tribunal lacks jurisdiction to dismiss appeals against surveillance magistrates' decisions; such dismissals require a collegial judge, rendering unilateral decrees absolutely null.

Parole chiave

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prison disciplinary appeal collegial judge requirement absolute nullity procedural defect remand for new trial inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento trasferimento disciplinare sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso in esame, è stata correttamente applicata la disciplina prevista dall’art. 666 cod.
Art. 69-bis Ord. pen.
35-bis, in relazione all’art. 69, comma 6, lett.
Art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Collegio, sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt.
Art. 591 cod. proc. pen.
Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez.
art. 24 Cost
pen., in relazione all’art. 24 Cost.
art. 666 cod. proc. pen
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso in esame, è stata correttamente applicata la disciplina prevista dall’art. 666 cod.
art. 591 cod. proc. pen
Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter
Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli
Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv.
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh
267203 - 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv.
Sez. 1, n. 16465 del 08/04/2025, Attanasio
pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 16465 del 08/04/2025, Attanasio, non mass.; Sez.
Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo
16465 del 08/04/2025, Attanasio, non mass.; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, Carrusci
53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.; Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, Carrusci, non mass.).
Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D.
Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv.
Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni
279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv.
Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, Scaglione
Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis
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Testo completo

glianza di Torino lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento reso il 13 maggio 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso “in materia di provvedimenti disciplinari” resa ai sensi dell’art. 35-bis, in relazione all’art. 69, comma 6, lett. a), della legge n. 354 del 1975 e succ. modd. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la proposizione del reclamo avesse dato vita a un procedimento con riferimento al quale sussisteva la carenza di interesse del detenuto, a seguito del suo avvenuto trasferimento, da lungo tempo, in altra struttura, situazione inquadrata dal decidente nella fattispecie di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Attanasio chiedendone l’annullamento con l’adozione dei provvedimenti consequenziali, e prospettando un unico motivo con cui ha dedotto violazione degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. e dell’art. 35-bis Ord. pen., in relazione all’art. 24 Cost. Secondo il ricorrente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha adottato un provvedimento in contrasto con la consolidata elaborazione di legittimità, non avendo egli il potere di dichiarare inammissibile il suddetto reclamo. La difesa ha rilevato anche che il decreto non risulta per nulla chiaro e non ha posto il destinatario dell’atto in condizione di comprendere agevolmente il motivo del mancato accesso all’esame del merito, non essendo indicati la data dell’istanza del detenuto, né l’oggetto, né altri elementi idonei a far capire di cosa si trattasse. Anche il principio costituito dalla perpetuatio iurisdictionis risulta, secondo il ricorrente, violato dalla determinazione impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso in esame, è stata correttamente applicata la disciplina prevista dall’art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di istanza per la quale è emersa la carenza di interesse, in quanto essa riguardava un provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un soggetto del quale, nel decreto impugnato, si menzionano i dati identificativi e l’attuale luogo di restrizione, luogo che risulta da lungo tempo essere un’altra casa circondariale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono.

2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è l’avere – con riferimento all’esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza – deciso (oltre che de plano) senza sottoporre la stessa al vaglio del collegio, organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 69-bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza. Infatti, per quanto è dato desumere dagli elementi esposti, al di là della notevole genericità del contenuto del decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, il provvedimento impugnato è intervenuto a seguito di reclamo del detenuto avverso la “decisione”, ossia avverso il provvedimento emesso in prima fase dal Magistrato di sorveglianza nella materia indicata (artt. 69, comma 6, lett. a, e 35-bis Ord. pen.), vale a dire in materia disciplinare: materia per la quale la suddetta normativa contempla la proposizione del relativo reclamo al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento emesso ex art. 40 Ord. pen. e, poi, avverso la corrispondente decisione il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza.

In ordine a tale punto, è – in via preminente rispetto alla stessa questione della genericità del contenuto del provvedimento impugnato – da considerarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione.

Il Collegio, sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01;

Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203 - 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01). In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione.

Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 16465 del 08/04/2025, Attanasio, non mass.; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.; Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, Carrusci, non mass.). Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (sulla rilevabilità di ufficio:

Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.

3. Di conseguenza. si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01) al Tribunale di sorveglianza di Torino per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen. P.Q.M A