Cassation court dismisses appeal against probation supervision denial due to lack of critical self-reflection on past crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Georgios Gourzoulidis against the Ancona probation supervision tribunal's refusal to grant a foreign execution of probation. The tribunal denied the measure because the European Probation Office (UEPE) found the applicant had not initiated a critical review of his past crimes, specifically his ignorance regarding the nature of goods transported and the outcome of Italian proceedings. The court upheld this decision, ruling that the lack of such self-reflection and minimization of delinquent conduct outweighed the applicant's family and employment stability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 I n. 354 del 1975; Art. 1 e ss del d. Igs n. 38 del 2016: The granting of a foreign execution of probation requires a verified evolution of personality post-crime, which includes the convicted person's acceptance of the sentence and a critical review of their delinquent conduct, rather than merely the absence of pending charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOURZOULIDIS GEORGIOS nato il 17/02/1965 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERRINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di Georgios Gourzoulidis con richiesta di esecuzione in Grecia, ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 del (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive).
2. Avverso l'ordinanza ha proposito ricorso per Cassazione Gourzoulidis Georgios, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Stefano Brugiapaglia, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all'ad 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975. In particolare, ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza, pur ritenendo ammissibile l'istanza di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in Grecia, travisando le conclusioni dell'UEPE, ha incentrato il diniego della misura sull'assunto che il ricorrente non ne sarebbe meritevole non avendo ammesso nessuno dei reati a lui addebitati e sul preteso disinteresse allo sviluppo dei procedimenti penali a proprio carico in Italia.
Sul punto ha rilevato la difesa che la relazione dell'UEPE si è limitata a riferire che il ricorrente non è stato messo a conoscenza dell'evoluzione dei procedimenti penali con la conseguenza che la mancata cognizione delle specifiche vicende procedimentali, considerate anche le difficoltà informative che possono avere le più differenti causali e che l'imputato è straniero e vive stabilmente all'estero, non possono assumere un ruolo decisivo per non concedere l'affidamento. Il ricorrente ha poi dedotto che l'ordinanza nulla ha affermato in merito all'assenza di pregiudizi penali nell'arco degli ultimi 17 anni, nonché sull'attuale condizione lavorativa e familiare del ricorrente, nè ha valutato la condotta collaborativa in relazione alle procedure per l'ottenimento dell'affidamento transnazionale.2.1.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e dell'art. 1 e ss del d. Igs n. 38 del 2016, nonché la manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha dedotto l'inconferenza della valutazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente, dopo aver riportato due condanne per reati commessi avvalendosi di mezzi di trasporto internazionale, nei 17 anni successivi avrebbe avuto "la colpa" di continuare a svolgere le mansioni di autista di automezzi pesanti; si tratta di una incoerenza manifesta che intende \) surrettiziamente stabilire che lo svolgimento di quel determinato lavoro diventi una circostanza ostativa alla concessione della misura alternativa alla carcerazione quasi come una pena accessoria interdittiva.
Né ad avviso della difesa appare logica l'argomentazione secondo la quale il reo si è già attivato per ottenere il riconoscimento delle sentenze penali di r- condanna in Grecia con ciò concorrendo a manifestare di non avere alcun interesse a espiare in Italia le relative pene detentive; tale illogica argomentazione comporterebbe che qualsiasi richiesta di affidamento con esecuzione della pena all'estero sarebbe di per sé non accoglibile perché sottenderebbe la volontà di scontare la pena in un paese diverso dall'Italia.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferrini, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, pur ritenendo ammissibile l'istanza in relazione alla eseguibilità in Grecia dell'affidamento in prova in forza del decreto legislativo n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla decisione quadro 1\72008/947GAI del Consiglio del 27 novembre 200 e pur rilevando la sussistenza di alcune positive condizioni personali del ricorrente, quali la situazione familiare e lavorativa, ha rigettato la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una serie di condizioni significative del mancato avvio di un percorso di revisione critica del proprio operato e di sottovalutazione delle condotte delinquenziali.
Nell'ordinanza impugnata, infatti) oltre a darsi conto del fatto che il ricorrente debba espiare la pena deri,vant vtna condanna per favoreggiamento della tt.^, 5 immigrazione clandestina en una altra condanna in relazione al reato di falso e contrabbando di tabacchi, risalenti rispettivamente al 2003 e al 2008, si attribuisce particolare rilievo al dato che l' UEPE non ha ancora riscontrato l'avvio di una revisione critica rispetto ai reati di cui il ricorrente si è reso autore, avendo il Gourzoulidis affermato di ignorare la natura dei carichi trasportati e l'esito dei procedimenti penali a suo carico, tanto che il suddetto ufficio ha ritenuto di non poter esprimere ancora un parere favorevole circa la concedibilità della misura alternativa in favore del ricorrente.
Pertanto, con motivazione immune da vizi logici, il Tribunale ha spiegato le ragioni del diniego attribuendo decisivo rilievo all'assenza di elementi da cui poter inferire una positiva evoluzione della personalità successivamente ai fatti per i quali è stato condannato, congiuntamente alla valutazione della gravità dei reati commessi, ma anche della minimizzazione dell'operato delinquenziale da parte del ricorrente, il qualew peraltro non ha addotto alcun ulteriore elemento utile a tal fine, non potendo di per sé essere sufficiente la sussistenza di una attività lavorativa e una positiva condizione familiare.
Il Tribunale ha, dunque, dato corretta attuazione al principio secondo cui la decisione di meritevolezza della misura alternativa di maggior favore, pur non potendo essere impedita dalla mancata ammissione degli addebiti, deve fondarsi sulla verifica che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale. (Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Rv. 255653 - 01).
2. Per le esposte ragioni il ricorso devo essere, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament