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Sentenza — n. 26960/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution judge's inadmissibility ruling due to distinct factual requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's decision declaring the request inadmissible. The appellant argued the prior rejection concerned a different period of pre-sentence service not present in the current cumulative sentence. The court held that because the requests differed in substance, the preclusion rule for mere repetitions did not apply, necessitating a full hearing.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The preclusion rule for inadmissibility based on mere repetition of rejected requests does not apply when new facts or distinct issues are introduced that were not the subject of the previous decision.

Parole chiave

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execution incident cumulative sentences pre-sentence service mere repetition preclusion rule inadmissibility substantive difference ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Non trattandosi di istanze di identico contenuto, non si versa in un caso di reiterazione della medesima istanza, sicché la decisione non poteva essere adottata con decreto ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma alli esito del procedimento camerale in contraddittorio.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Domenico Spina, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016
Sez. 1, Sentenza n. 4761 del 25/10/2024
sez. 1, Sentenza n. 4761 del 25/10/2024, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRUOLO FILIPPO nato il 01/10/1970 avverso il decreto del 11/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, VALENTINA MANUALI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell'Il febbraio 2025, la Corte di Assise di Appello di Napoli, nella persona del Presidente e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Petruolo Filippo con cui si è richiesto l'inserimento nel provvedimento di cumulo della sentenza di condanna del Tribunale di Noia al fine dedurre l'espiazione del periodo di detenzione dal 10 maggio 2008 al 19 agosto 2011.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, Filippo Petruolo per il tramite del difensore di fiducia, avv. Domenico Spina, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente, evidenziando che l'inammissibilità veniva motivata per avere il giudice dell'esecuzione già pronunciato sulla medesima richiesta con provvedimento del 2 maggio 2023, deduce l'erroneità di tale affermazione. Più specificamente rileva che la precedente pronuncia ha avuto ad oggetto il riconoscimento di un periodo di presofferto (dal 10 maggio 2008 al 19 agosto 2011) che la Corte computava in fungibilità su altra sentenza Tribunale di Noia del 9 ottobre 2006) non presente nel cumulo attuale. Invece con l'istanza, dichiarata inammissibile il ricorrente ha inteso richiedere l'inserimento nel provvedimento di cumulo delle pene della sentenza di cui al tribunale di Noia in quanto pur non rilevando ai fini della modificazione della pena sarebbe valutabile per eventuali benefici.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manualifha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione, chiedendo di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, nella persona del Presidente, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la procedura di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc., non sussistendone le condizioni in quanto l'istanza proposta nell'interesse di Filippo Petruolo non è da considerarsi «sostanzialmente mera riproposizione della richiesta già rigettata» dalla medesima Corte con ordinanza de I 2 maggio 2025. Al riguardo, va ricordato il principio secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità ove l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 — 01; conf. sez. 1, Sentenza n. 4761 del 25/10/2024, dep. 05/02/2025, Rv. 287553 - 01).

Nella fattispecie, va rilevato che la precedente ordinanza, alla quale il provvedimento impugnato fa riferimento, ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento di un periodo di presofferto non presente nel provvedimento di cumulo, dove l'istanza successivamente proposta e dichiarata inammissibile ha invece 'riguardato l'inserimento nel provvedimento di cumulo della sentenza del Tribunale di Nola del 9 ottobre 2006 in relazione alla quale veniva computato il predetto presofferto. Non trattandosi di istanze di identico contenuto, non si versa in un caso di reiterazione della medesima istanza, sicché la decisione non poteva essere adottata con decreto ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma alli esito del procedimento camerale in contraddittorio.

2. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni si impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appell