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Sentenza — n. 26957/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court sentence for failure to appear, ruling violation of bail conditions is a procedural offense, not a crime under Art. 650.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence without remittal, declaring the defendant's failure to appear a procedural violation rather than a crime. George Coravu argued that violating bail presentation obligations should only trigger Article 276 of the Code of Criminal Procedure, not the criminal contravention of Article 650. The court upheld this established legal principle, ruling that such violations cannot constitute the crime of contravention under Article 650 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 650 c.p.; Art. 276 c.p.p.: Violation of personal bail presentation obligations constitutes a procedural consequence under Art. 276 c.p.p. and cannot be configured as the contravention of Art. 650 c.p. because the law does not provide for such a criminal penalty.

Parole chiave

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contravention Article 650 bail presentation obligation procedural consequence Article 276 Code Criminal Procedure annulment without remittal legality principle criminal vs administrative sanction procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 650 c.p.
George Coravu dalla contravvenzione di cui all'art. 650 cod.
Art. 276 c.p.p.
e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, poiché l'imputato, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non ottemperandovi avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi dell'art. 276 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 131-bis cod. pen
Il Tribunale di Lanciano con la sentenza sopra indicata, assolveva ai sensi degli artt. 131-bis cod. pen.
art. 650 cod. pen
George Coravu dalla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., per l'inottemperanza - senza giustificato motivo - all'obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Lanciano, stabilito con decreto n.
art. 276 cod. proc. pen
in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure caute/ari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen" (per tutte, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069
pen" (per tutte, Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069); non è infatti configurabile la contravvenzione di cui all'art.650 cod.
Sez. 5, n. 24685 del 16/05/2014
(Sez. 5, n. 24685 del 16/05/2014, n.m.;
Sez. 1, n. 6682 del 1995, Rv. 201539
Sez. 1, n. 10537 del 1995, Rv. 202540
Sez. 1, n. 5965 del 1996, Rv. 205111
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORAVU GEORGE nato il 29/03/1991 avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il PG, in persona di GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lanciano con la sentenza sopra indicata, assolveva ai sensi degli artt. 131-bis cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. George Coravu dalla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., per l'inottemperanza - senza giustificato motivo - all'obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Lanciano, stabilito con decreto n. 792/2020 R.G. Corte d'Appello di L'Aquila emesso in data 21 maggio 2020, per le date del 5, 9, 10 e 11 giugno 2020, stante la ritenuta tenuità del fatto.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, George Coravu affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, poiché l'imputato, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non ottemperandovi avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., senza la possibilità che i medesimi fatti potessero integrare anche la contravvenzione contestatagli, come da consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato ascritto di cui all'art.650 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente affermato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata da tempo in senso assolutamente univoco rispetto al fatto che "non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure caute/ari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen" (per tutte, Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069); non è infatti configurabile la contravvenzione di cui all'art.650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24685 del 16/05/2014, n.m.;

Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069; in senso conforme anche le n. 6682 del 1995, Rv. 201539, n. 10537 del 1995, Rv. 202540, n. 5965 del 1996, Rv. 205111).3. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Co