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Sentenza — n. 26878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for failure to apply statutory reduction for abbreviated trial in continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order regarding the total sentence imposed on Coster Nistor. The lower court failed to apply the mandatory statutory reduction for the satellite offense tried under the abbreviated procedure, as required by Article 442 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the judgment was remitted to the Court of Appeal of Turin for a new assessment of the total penalty.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: In cases of continued offenses where the satellite trial used the abbreviated procedure, the increased penalty is subject to the statutory reduction, which the execution judge must explicitly state in the reasoning.

Parole chiave

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continued offenses abbreviated procedure statutory reduction execution order penalty quantification

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
Deve, al contempo, evidenziarsi che dal testo dell’ordinanza impugnata non è possibile comprendere se il Giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aumento di pena di cui all’art. 81, secondo comma, cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”».
art. 442 cod. proc. pen
Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si limitava a quantificare l’aumento di pena per la continuazione, disposto per ciascuno dei reati giudicati da tale pronuncia, in due mesi, senza alcuna indicazione, diretta o indiretta, dell’eventuale riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
«In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale
Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, Micheletti
Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone
Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv.
Sez. n. 44477 del 04/11/2009, Modeo
245915 - 01; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv.
Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita
A sostegno di queste conclusioni non può non citarsi conclusivamente, in linea con la giurisprudenza che si è già richiamata, il principio di diritto, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv.

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Testo completo

ino, in accoglimento dell’istanza presentata da Coster Nistor, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili presupposte, applicando al condannato la pena di quattro anni e nove mesi di reclusione. Tuttavia, nel disporre l’aumento di pena per la continuazione tra i fatti di reato presupposti, la Corte di appello di Torino non teneva conto del fatto che, nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, qualora – come nel caso di Costel Nistor – il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.

è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc, pen. Tutto questo comporta, che, in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione deve specificare nel provvedimento di avere tenuto conto di tale, obbligatoria, riduzione di pena, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine alla sua quantificazione, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977 - 01;

Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 - 01; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv. 245719 - 01). Deve, al contempo, evidenziarsi che dal testo dell’ordinanza impugnata non è possibile comprendere se il Giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aumento di pena di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ha tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione derivante dal rito abbreviato con cui si era celebrato il procedimento conclusosi con la sentenza emessa il 20 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si limitava a quantificare l’aumento di pena per la continuazione, disposto per ciascuno dei reati giudicati da tale pronuncia, in due mesi, senza alcuna indicazione, diretta o indiretta, dell’eventuale riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. A sostegno di queste conclusioni non può non citarsi conclusivamente, in linea con la giurisprudenza che si è già richiamata, il principio di diritto, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01, secondo cui:

«In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”».

3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio complessivo, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di ap