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Sentenza — n. 26860/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order and revokes conditional suspension due to continued offense exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appellate court's order confirming a conditional sentence suspension without remand. The prosecution argued that recognizing a continued offense pushed the total penalty beyond the statutory threshold for suspension under Article 163 of the Penal Code. The court ruled that once a continued offense is recognized, the resulting single penalty must be evaluated against the suspension limits, necessitating revocation if exceeded.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; The conditional suspension of sentence is not revocable due to a third conviction when prior convictions are linked as a continued offense and do not exceed the statutory limits; however, if the recognition of continuation causes the total penalty to surpass these limits, the benefit must be revoked.

Parole chiave

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conditional suspension revocation continued offense limits Article 163 Penal Code execution supervision penalty aggregation rules

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Poiché la pena, così come determinata a seguito del riconoscimento della continuazione, è unica e, nel caso di specie, eccede il limite di cui all'art. 163 cod.
art 163 cod. pen
Poiché la pena, così come determinata a seguito del riconoscimento della continuazione, è unica e, nel caso di specie, eccede il limite di cui all'art. 163 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, Cangemi
Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi
Più pertinentemente rispetto al caso che ci occupa, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv.
Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci
pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv.
Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, Gentile
Sez. 5, n. 1788 del 19/04/1999, Bove
238583 - 01 Sez. 5, n. 1788 del 19/04/1999, Bove, Rv.

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Testo completo

Giudice di appello delle altre statuizioni diverse dalla dosimetria della pena, alla stregua del principio del divieto di reformatio in peius e della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, il beneficio della sospensione condizionale della pena doveva considerarsi anch'esso confermato e compreso nell'accordo; sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308 - 01;Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583 - 01 Sez. 5, n. 1788 del 19/04/1999, Bove, Rv. 213772).

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno e, con un unico motivo, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato il dato obiettivo che il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Cangemi, Rv. 266004 – 01). Più pertinentemente rispetto al caso che ci occupa, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471 - 01 ha chiarito che non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena. Poiché la pena, così come determinata a seguito del riconoscimento della continuazione, è unica e, nel caso di specie, eccede il limite di cui all'art. 163 cod. pen, il beneficio della sospensione condizionale dev'essere revocato. È appena il caso di osservare che l'arresto citato dal Giudice dell’esecuzione a conforto della tesi della conferma "implicita" del beneficio nel caso in cui, a seguito di riunione di procedimenti, sia applicata la continuazione tra reati è senz’altro corretto, ma non costituisce deroga al principio generale secondo cui la pena derivante dalla continuazione è da considerarsi unica sicché, una volta che la pena così rideterminata, superi il limite di cui all'art. 163 cod,. pen., il beneficio deve necessariamente essere revocato. 2.Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio e il Collegio può e deve direttamente disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vito Di Stasi con la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 marzo 2024.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Di Stasi Vito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1464 del 28/3/2024. Si comunichi alla Procura generale della Repubbl