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Sentenza — n. 26853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply mitigation for minor offense in extortion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court rejected the appeal filed by Caushaj Sarbin against the execution judge's decision to deny a mitigation for a minor offense in an extortion case. While the appellant argued that the lower court ignored the Constitutional Court's 2023 declaration of unconstitutionality regarding the lack of mitigation provisions, the court found the execution judge's reasoning valid. The court held that the execution judge correctly evaluated multiple factors, including the defendant's criminal history and the nature of the drug-related context, to conclude that the offense did not meet the threshold for minor status.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The execution judge may apply the mitigation for minor offense following a Constitutional Court declaration of unconstitutionality, provided a comprehensive assessment of all relevant factors excludes its applicability.

Parole chiave

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execution judge minor offense mitigation extortion crime Constitutional Court declaration criminal history assessment drug trafficking context penal reduction riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
La norma incriminatrice di cui all’art. 629 cod. pen., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza del 15 giugno 2023, n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 629 cod. pen
La norma incriminatrice di cui all’art. 629 cod. pen., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza del 15 giugno 2023, n.
art. 630 cod. pen
In tal senso, per l’analoga fattispecie della dichiarazione di illegittimità dell’art. 630 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 32 del 2014
Per i primi, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014; per il secondo, ha invocato l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla declaratoria di parziale illegittimità pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 120 del 2023
32 del 2014; per il secondo, ha invocato l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla declaratoria di parziale illegittimità pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014
Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024
Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014
a causa della mancata previsione della lieve entità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014, dep.
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Testo completo

lati

RITENUTO IN FATTO

Per i primi, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014; per il secondo, ha invocato l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla declaratoria di parziale illegittimità pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. Il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza per i reati relativi agli stupefacenti e rigettato quella avente ad oggetto la condanna per estorsione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Caushaj Sarbin, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha evidenziato come, con riferimento alla fattispecie estorsiva, il giudice di merito, con la sentenza definitiva di condanna, abbia descritto il reato in termini tali da giustificare l’affermazione della sua minima offensività, posto che è stato evidenziato come lo stesso si collochi «su uno dei gradini più bassi della scala di gravità dei possibili fatti di estorsione».

Tale passaggio motivazionale non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovata e difforme valutazione in sede esecutiva, laddove è stata esclusa la sussistenza della lieve offensività già segnalata in sede di cognizione. Inoltre, il giudice dell’esecuzione, per negare la ricorrenza dell’ipotesi attenuata, ha fatto ricorso a parametri inidonei allo scopo fra i quali i precedenti penali dell’imputato e l’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo, invece, per come imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità formatasi per l’omologa situazione determinatasi in materia di stupefacenti, di operare una valutazione complessiva di tutti gli indici idonei a motivare la ricorrenza del fatto lieve.

Peraltro, quanto alle condizioni soggettive del condannato, la sentenza di merito ha motivatamente escluso la sussistenza della recidiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La norma incriminatrice di cui all’art. 629 cod. pen., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza del 15 giugno 2023, n. 120 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Pertanto, analogamente a quanto avvenuto per altre fattispecie attinte dalla medesima tipologia di declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice dell’esecuzione può essere legittimamente adito ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio invocando l’applicazione dell’attenuante. In tal senso, per l’analoga fattispecie della dichiarazione di illegittimità dell’art. 630 cod. pen. a causa della mancata previsione della lieve entità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270).

Si tratta di applicare il principio generale secondo cui «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). Per fattispecie analoghe a quella in esame è stato già affermato il principio di diritto, qui ribadito, in base al quale «il condannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art.629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398 - 01).

Identico principio è stato affermato per l’analoga fattispecie della dichiarazione di illegittimità dell’art. 630 cod. pen. a causa della mancata previsione della lieve entità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270). Nel rideterminare la pena, il giudice deve operare discrezionalmente e considerare i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., tenendo conto degli elementi fattuali accertati nel giudizio di cognizione e coperti dal giudicato definitivo.

3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si è attenuto ai principi di diritto che governano la materia fornendo una motivazione all’esito di un procedimento esente dai vizi eccepiti con il ricorso. Invero, il giudice adito, al fine di valutare la concedibilità dell’attenuante invocata, ha evidenziato che «la contenuta entità del profitto avuto di mira su cui si fonda l’istanza non è, infatti, l’unico parametro alla cui stregua valutare la lieve entità del fatto» e che, nella fattispecie, sono elementi ostativi alla concedibilità dell’attenuante «i plurimi precedenti riportati dall’imputato, il riconoscimento delle attenuanti generiche al cui interno già è stato valutato il ridotto disvalore penale del fatto, le modalità esecutive, il contesto del credito vantato riferibile a cessioni di sostanze stupefacenti».

Si tratta di una valutazione priva di vizi evidenti e coerente con le risultanze del procedimento e neppure in contrasto con il frammento della motivazione del giudice della cognizione riportato in ricorso ove si insiste nel sottolineare il riferimento alla possibilità di inquadrare il fatto «su uno dei gradini più bassi della scala di gravità dei possibili fatti di estorsione» e all’assenza di alcun collegamento tra il fatto e possibili contesti di criminalità organizzata. Il giudice dell’esecuzione, piuttosto, analizzando, complessivamente, come imposto dalla sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, i «mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione», ha escluso la concedibilità dell’attenuante.

Nel compiere tale operazione, non è incorso in alcun vizio motivazionale avendo tenuto conto dei parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (fra i quali rientrano, nonostante le contrarie allegazioni di cui al ricorso, anche la personalità del condannato e le modalità del fatto), alla luce degli accertamenti fattuali definitivi.

4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento d