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Sentenza — n. 26851/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punibility due to habitual conduct based on prior similar crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26851/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Carmelo Giancarlo Seidita against the lower court's refusal to apply the cause of non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code. The defendant argued that his act of driving without a license to assist a disabled person was minor and non-habitual, citing relevant case law regarding the distinction between objective fact parameters and subjective personality. The court held that the lower court correctly assessed the habitual nature of the conduct by verifying the existence of at least two other prior crimes of the same kind, which negated the required particular leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cause of non-punibility for particular leniency is denied when the defendant's conduct is habitual, requiring judicial verification of at least two prior crimes of the same kind to establish the requisite social danger.

Parole chiave

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cause of non-punibility particular leniency habitual conduct prior crimes verification Article 131-bis Penal Code social danger assessment Cassation dismissal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ulizzi, denunciando, con un unico, articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod.
Art. 133 cod. pen.
è un istituto di natura sostanziale per il cui riconoscimento ènecessario effettuare un "giudizio sulla tenuità" che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 27 Cost.
art. 131-bis cod. pen
È noto che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo
Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018, Ben Brahim Ouissem
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Sentenza — n. 36069/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding failure to re-evaluate danger after two years of preventive detention. The court upholds the conviction for driving without a license while under special surveillance measures.
Ordinanza — n. 24882/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.
Ordinanza — n. 32321/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against driving without license conviction for being merely repetitive of lower court rulings.
Sentenza — n. 9405/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal on evidence burden and recidivism grounds for theft and receipt charges.
Sentenza — n. 24887/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for administrative penalty finality in driving without license recidivism. The court rejects the claim of contradictory reasoning, upholding the prosecution's burden. The decision confirms that lack of opposing arguments validates the lower court's finding. The ruling establishes that administrative penalty finality is presumed without explicit documentation if no opposition was filed. The court emphasizes the prosecution's duty to prove the administrative penalty's finality. The decision clarifies that mere mention of a prior sanction in a traffic report suffices as evidence. The court notes that the defendant failed to provide contrary arguments to challenge the evidence. The judgment affirms the lower court's application of established legal principles on burden of proof. The outcome confirms the conviction stands due to the absence of valid procedural objections. The court maintains that the prosecution successfully met its evidentiary burden in this case.

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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Seidita Carmelo Giancarlo nato a Palermo il 19/04/1975 avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, B. Calaselice letta la requisitoria del Sostituto Procuratore gener ale, che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Conla sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, in data 20 febbraio 2024, nei confronti di Carmelo Giancarlo Seidita, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro,in data 5 ottobre 2018, veniva colto alla guida dell’autovettura descritta in rubrica, sprovvisto della patente perché revocatagli con decreto prefettizio, in data 3 agosto 2021. 2.Propone tempestivo ricorso per ca ssazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv.

R. Ulizzi, denunciando, con un unico, articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. Si deduce che l’imputato ha giustificato la condotta assumendo di essersi posto alla guida del veicolo benché privo della patente, perché revocata, per aiutare un disabile a recuperare il proprio posto riservatogli per le sue condizioni di salute, ove era parcheggiata l’autovettura spostata dall’imputato. Si reclama, quindi,l’operatività della causa di non punibilità stante la lieve entità dell’offesa, l’esiguità del disvalore del fatto, la non abitualità del comportamento.

Nel caso di specie si contesta che l’imputato abbia subito condanne per plurimi e reiterati reati della stessa indole di quello per il quale si procede. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è preclusa dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato quando si applicata a una pena superiore al minimo edittale,atteso che i parametri di valutazione per la previsione di cui all'art. 131-biscod. pen., hanno natura oggettiva e operano su un piano diverso di quelli sulla personalità dell’imputato.

Si deduce che, nel caso di specie , si opera un generico richiamo alla pericolosità sociale che non legittimerebbela mancata applicazione della causa di non punibilità con riferimento alla duplice valutazione che il giudice deve svolgere ai fini della tenuità dell'offesa e dell'abitualità della condotta. 3.Il Sostituto Procuratore generale, L. Giorgio, h a concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato. È noto che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è un istituto di natura sostanziale per il cui riconoscimento ènecessario effettuare un "giudizio sulla tenuità" che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa dal reato (cfr.

Sez. U, n. 13681 de 25/2/2016, Tushaj, Rv. 166590). Al giudice di merito è, dunque, demandata la verifica delle condizioni di applicabilità dell’istituto, alla stregua degli indici-criteri delineati dallo stesso art. 131-biscod. pen., laddove, accanto a specifici limiti di pena, è stata indicata la particolare tenuità dell'offesa, articolata, a sua volta, in due "indici-requisiti", quali, da un lato, la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133, comma primo, cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e intensità del dolo o grado della colpa) e, dall'altro, la non abitualità del comportamento.

Quanto alla ricostruzione della nozione di abitualità del comportamento elaborata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. cit., si rileva che,ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento èconsiderato abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltre che alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-biscod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il giudice è in grado di valutare l'esistenza.

Si afferma, infatti, che, posto che l'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., allorché tipizza l'abitualità del comportamento, fa riferimento alla commissione di più reati e non a precedenti condanne«la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza». La necessità di un siffatto accertamento incidentale è stata ribadita da pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347-01) affermando che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.

In continuità con tale arresto, si ritiene che, ai fini della valutazione del presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento,il giudice debba procedere ad una valutazione incidentale, relativa alla commissione da parte dell'imputato di almeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede, verificandone la sussistenza degli elementi costitutivi. 1.1. Il principio è stato ulteriorme nte specificato da Sez. 6, n. 10796del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787 – 01 ove si è affermato che u na lettura del requisito in esame, coerente con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), non consente di ritenere sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte.

Il Giudice, investito della richiesta di applicazione della causa di non punibilità dovrà, dunque verificare, su richiesta della difesa o d'ufficio, l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018, Ben Brahim Ouissem, Rv. 274274-01). Dunque, i precedenti di polizia a carico dell'imputato, potranno essere ritenuti sintomatici di una serialità ostativa alla concessione del beneficio solo all'esito della verifica:

a) del loro contenuto e degli elementi fattuali dalle stesse emergenti;

b) delle eventuali allegazioni difensive anche in ordine alla presenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta;

c) degli esiti delle segnalazioni e, dunque, della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell'avvio di un procedimento penale. 1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale ha giustificato il diniego della causa di non punibilità facendo rifer imento non solo all ’ intrinse co disvalore del fatto, m a, in sostanza, all’intensità del dolo, avendo reputato tale disvalore in nulla diminuito dalle giustificazioni addotte, reputate del tuttoinverosimili. La Corte territoriale, poi,nel rispondere allo specifico motivo di gravame sul punto, ha indica to la motivazione del primo giudice condivisibile quanto alla valutazione operata in ordine alla valorizzazione di concreti elementi di non particolare tenuità del comportamento. Dunque, seppure la pronuncia, quanto all’abitualità del comportamento, abbia fatto un mero, generico riferimento (cfr. p.

4) ai precedenti penali riportati nella sentenza di primo grado (peraltro, non specificati né indicati quanto alla natura, dovendo trattarsi di reati della stessa indole di quello per il quale si procede), con il ragionamento svolto la Corte territoriale ha mostrato di aver compiuto, in modo ineccepibile, sia pur sintetico,il necessario giudizio ex art.133 cod. pen., concluso in senso negativo facendo riferimento anche al contenuto, sul punto, dellasentenza di primo grado.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 24 aprile 202 5 Il Consigliere estensore