Italian Supreme Court quashes appeal for non-existence of offense due to lack of social danger reassessment during detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision without remittal, ruling that the alleged offense of failing to pay bail did not exist. The lower court had convicted the defendant for violating a bail payment obligation within a preventive measure, arguing the social danger had been reassessed later. The Court reversed this, holding that the preventive measure was ineffective at the time of the alleged violation because the social danger had not been properly reassessed during the defendant's long detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 125 c.p.p.: The court established that a preventive measure's obligation to pay bail is ineffective if social danger was not reassessed during prolonged detention, meaning the offense of non-compliance does not exist.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 509/2025 PAOLA MASI UP - 08/07/2025 STEFANO APRILE - Relatore - R.G.N. 15853/2025 ANGELO VALERIO LANNA MARIA GRECA ZONCU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFIERI Nunzio nato a GELA il 10/02/1987 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo P. VIOLA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto; Lette le conclusioni del difensore avv. Cristina ALFIERI che si associa alle richieste del Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela in data 14 luglio 2023 con la quale Nunzio ALFIERI è stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di inottemperanza all’obbligo di versamento della cauzione, ex art. 76, comma 4, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conseguente all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta con decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 22 gennaio 2014, notificato in data 29 novembre 2019 (fatto accertato il 29 gennaio 2020). 1.1.
I giudici di merito, in particolare, ritenevano infondata la questione proposta dalla difesa secondo la quale l’obbligo di versamento della cauzione non doveva ritenersi efficace, alla data di notificazione del decreto applicativo della misura di prevenzione, poiché la pericolosità sociale non era stata rivalutata nonostante il lungo periodo di detenzione subito dal condannato. In dettaglio, il giudice di appello ha sottolineato che la rivalutazione della pericolosità sociale è stata effettivamente compiuta, dopo la notificazione del provvedimento applicativo, con decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 10 marzo 2021, sicché, in considerazione della natura permanente del reato, esso doveva ritenersi consumato.
2. Ricorre Nunzio ALFIERI,a mezzo del difensore avv. Cristina Alfieri, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento la norma incriminatrice e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e all’articolo 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perché il decreto applicativo della misura di prevenzione è stato notificato all’imputato dopo un lungo periodo di carcerazione, senza che fosse stata rivalutata la pericolosità sociale, a nulla rilevando, in considerazione della data del commesso reato (29 gennaio 2020), la successiva conferma della detta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26850/2025 Roma, lì, 22/07/2025 misura di prevenzione disposta con decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 10 marzo 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È utile, anzitutto, ricordare che «non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
Non va, infine, dimenticato che la Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre – 17 ottobre 2024, n. 162 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,», così rendendo comunque irrilevante la durata del periodo di detenzione del soggetto cui è stata applicata la misura di prevenzione in costanza di privazione della libertà, dovendosi quindi procedere al riesame della pericolosità sociale del prevenuto cui la misura sia applicata durante la detezione per l’espiazione della pena. 2.1.
Il principio, affermato in merito alla fattispecie prevista dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, è chiaramente applicabile anche alla fattispecie dell’art. 76, comma 4, stesso decreto, poiché attiene all’efficacia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
3. Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la contravvenzione di inottemperanza all’ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall’art. 3-bis comma quarto della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011), non ha natura di reato permanente, per cui, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, deve farsi riferimento alla data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito» (Sez. 7, n. 34352 del 30/06/2016, Fascia, Rv. 267665 – 01;
Sez. 1, n. 576 del 30/11/1995 - dep. 1996, Visconti, Rv. 203463 – 01; Sez. 6, n. 9219 del 16/02/2005, Gaglio, Rv. 230942 - 01). 3.1. Alla luce del richiamato principio è, quindi, irrilevante che la pericolosità sociale sia stata rivalutata in epoca successiva alla scadenza del termine per adempiere all’obbligazione di versamento della cauzione. L’obbligo di versamento della cauzione, da adempiere entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione che è stato notificato in data 29 novembre 2019, non era pertanto efficace alla data di accertamento del fatto (29 gennaio 2020), né può predicarsi una permanenza della suddetta violazione, alla luce della natura omissiva della condotta, che si consuma, appunto, con il decorso del termine per provvedere al versamento.
4. L’assenza di efficacia, alla data di scadenza del termine legale per provvedere al versamento della cauzione, del provvedimento di prevenzione derivante dal mancato riesame della pericolosità conseguente al periodo di detenzione subìto dal prevenuto, comporta che non è ravvisabile la violazione della norma incriminatrice contestata l’imputato, il quale va mandato assolto con la formula più ampia ex art. 129 cod. proc. pen. 4.1. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MONICA BONI