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Sentenza — n. 26846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying probation due to contradictory reasoning regarding critical review process.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce surveillance court's order denying probation for Cosimo Nicolì due to internal contradictions in its reasoning. The defense argued that the trial had already begun, yet the court cited a lack of critical review as a negative factor. The supreme court ruled that the lower court's decision ignored established precedent requiring only the initiation of such a process and disregarded favorable social service reports.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; The lower court's reasoning must be internally consistent, and the mere initiation of a critical review process is sufficient for probation eligibility without requiring full admission of guilt.

Parole chiave

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probation denial contradictory reasoning critical review process surveillance court internal consistency prognostic judgment recidivism prevention controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Si osserva che non è rilevabile il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione ad altro provvedimento, trattandosi di vizio che , per essere ammissibile ai sensi dell ’ art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n.15987 del 06/03/2013, Parisi
Sez. 6, n.25703 del 23/05/2003, Below
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
Né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep.
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
278174 -01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nicoli' Cosimo nato a Oria il 17/12/1954 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Barbara Calaselice; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, F. Alemi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di Cosi mo Nicolì , in detenzione domiciliare per l’espiazione della pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, irrogataper il reato di cui all’art. 648-tercod. pen. 2.Avverso detta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. P. Fistetti, denunciando vizio di motivazione. La difesa deduce che,con ordinanza del 2024 n. 513, il medesimo Tribunale ha dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamento in prova e ha riconosciuto la condotta regolare dell’affidato, nonché la conclusione regolare del percorso per assenza di violazioni delle prescrizioni e per mancanza di carichi pendenti.

Si segnala che, medio tempore, non vi sono stati cambiamenti di sorta e che, anzi, le precarie condizioni personali dell’affidato sono peggiorate nel senso indicato anche dalla relazione UEPE. Sicché,la motivazione del Tribunale appare contraddittoria, posto che si fa riferimento all’assenza di revisione critica, processo che il condannato – pur protestandosi innocente -ha avviato sin dal 2020, tanto che questi ha ripreso gli affetti familiari, ha intrapreso un nuovo percorso di vita, peraltro, in aperta rottura con tutti i comportamenti del passato.

La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale è sufficiente che il processo di revisione critica, ai fini dell’affidamento in prova, sia solo avviato e che non costituisce ragione ostativa alla misura alternativa, la mancata ammissione degli addebiti.

3. Il Sostituto Procuratore generale, F. Alemi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. Si osserva che non è rilevabile il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione ad altro provvedimento, trattandosi di vizio che , per essere ammissibile ai sensi dell ’ art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. , deve essere interno al provvedimento che si censura. Invero, va ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di legittimità, non è deducibile il vizio consistente nellacontraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operata in due distintiprovvedimenti o dal contrasto con altre decisioni (Sez. 3, n.15987 del 06/03/2013 , Pa risi , Rv. 255417 – 01 ; Sez. 6, n.25703 del 23/05/2003 , Below , Rv. 226047 – 01 ) . 1.2. Tuttavia, si os serva che è pacifica la giurisprudenza che richiama il ricorrente(v. p. 6 del ricorso ) secondo la quale è sufficiente che il processo di revisione critica sia soltanto avviato e che non configura ragione ostativa all'affidamento in prova la mancata ammissione degli addebiti da parte del condannato.

Su tale punto si rileva, con particolare riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924).

Risulta, dunque, indispensabile, secondo l'indirizzo costante di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, l'esame dei comportamenti attuali del condannato, in relazione all'esigenza di accertare — non soltanto l'assenza di indicazioni negative, bensì — anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 -01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 1.3.

Ciò premesso si rileva che il Tribunale, nel provvedimento censurato, ha valorizzato, ai fini del pronunciato diniego , la presenza di precedenti specifici , l'assenza di revisione critica e l'avere il condannato collegato il reato alla propria attività lavorativa come se lo ritenesse sviluppo normale della stessa, dunque, segnalando la sostanziale carenza di ammissione degli addebiti. Tale ragionamento non è in linea con i principi giurisprudenziali opra richiamati né tiene in considerazione che anche la relazione U E PE in atti ha concluso in senso favorevoleall’affidamento in prova, indicando, in sostanza, un processo di rivisitazione avviato.

Peraltro, il condannato, secondo lo stesso Tribunale,ha tenuto dopo il reato per il quale ha riportato la condanna, una condotta positiva e risult a privo di processi pendenti successivi al reato per il quale è in esecuzione la pena. Dunque, il provv ed imento appare , sotto tale ultimo profilo, intrinsecamente contraddittorio.

2. Segue l ’ annullamento con rinvio dell ’ impugnata ordinanza perché il Tribunale di sorveglianza, libero nell’esito, proceda a nuovo esame, seguendo le indicate linee interpretative. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso, il 22maggio 2025 Il Consigliereeste