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Sentenza — n. 26821/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against surveillance court's summary dismissal of alternative detention measures due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Brescia surveillance court's summary dismissal of alternative detention measures, ruling that the defendant's irrecoverability could not be determined without adversarial proceedings. The convicted applicant argued that his address was known from residence permit renewal requests and that a prior chamber hearing was omitted, violating procedural guarantees. The court held that while irrecoverability can justify summary rejection, it must be verified through a dialectical confrontation when complex evaluation issues arise, thus overturning the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; In proceedings for alternative detention measures, the irrecoverability of the applicant cannot constitute a ground for summary inadmissibility if its determination requires complex evaluation, necessitating adversarial proceedings before rejection.

Parole chiave

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alternative detention measures summary inadmissibility adversarial proceedings irrecoverability of applicant surveillance court procedure cassation annulment domiciliary detention permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibili, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposte da Ebrima Gaye in relazione a titolo esecutivo sospeso ex art.
Art. 678, cod. proc. pen.
666, comma 2, in relazione all’art. 678, cod.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposte da Ebrima Gaye in relazione a titolo esecutivo sospeso ex art. 656, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito
pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv.
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh
281896-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv.
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk
263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara
666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv.
Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano
Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv.
Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume
Conseguentemente, è stato già rilevato (Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 2271/2025 Paola Masi CC – 01/07/2025 Filippo Casa Francesco Centofanti Paolo Valiante - Relatore - R.G.N. 15617/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gaye Ebrima, nato in Gambia il 01/01/1996 avverso il decreto del 17/04/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibili, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposte da Ebrima Gaye in relazione a titolo esecutivo sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., osservando come lo stato di irreperibilità del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26821/2025 Roma, lì, 22/07/2025 condannato, risultante dagli atti con riferimento all’indirizzo indicato in istanza, costituisse causa logicamente ostativa all’esecuzione di misure alternative alla detenzione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, in relazione all’art. 678, cod. proc. pen. Il ricorrente assume di essere perfettamente reperibile all’indirizzo risultante dalla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e ritiene che ogni conclusiva valutazione sul punto dovesse essere compiuta in contraddittorio, all’esito dell’udienza camerale la cui fissazione e celebrazione non avrebbero potuto essere omesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01;

Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il confronto dialettico camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712-01;

Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996-01).

3. Conseguentemente, è stato già rilevato (Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv. 219592-01), e deve essere qui ribadito, che in tema di misure alternative alla detenzione l’irreperibilità dell’istante, se può legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito (con riferimento ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo), deve essere accertata in contraddittorio e non integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe Santalucia