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Sentenza — n. 26603/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention order citing discretionary recidivism risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to verify a change in the previous measure and misattributed relationship difficulties to language barriers rather than a lack of critical revision. The court ruled that the lower court correctly applied its discretionary power to impose home detention over probation given the recent new crime and the clear indication of recidivism risk.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In cassation appeals regarding provisional measures, the court reviews only legal errors and does not re-evaluate the discretionary assessment of recidivism risk or factual circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility provisional measures discretion recidivism risk assessment home detention order manifestly unfounded arguments

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

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Testo completo

nale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la detenzione domiciliare a beneficio di Salym Nabil (per un residuo pena pari a un anno e otto mesi) al contempo rigettando la richiesta della più ampia misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Salym Nabil. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non si è sincerato della variazione della misura cautelare disposta nel procedimento in fase di indagini, con avvenuta sottoposizione del Salym all’obbligo di dimora. Inoltre si rappresenta che le difficoltà relazionali segnalate dall’UEPE sarebbero derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e non dalla mancata apertura di un percorso di revisione critica. Sarebbe dunque assertivo il passaggio argomentativo in tema di attuale pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi – peraltro - ad ottenere una non consentita rivalutazione di profili in fatto. La argomentazione espressa dal Tribunale è relativa alla sottoposizione – in un nuovo procedimento – di Salym Nabil ad una misura cautelare per fatti di reato recenti. In tal senso, nulla cambia in rapporto alla tipologìa di misura applicata (se arresti domiciliari o obbligo di dimora), atteso che ad essere rilevante è la pendenza del procedimento per un nuovo fatto di reato con applicazione di una misura, aspetto che è stato ritenuto - in modo del tutto congruo – indicativo di una riattivazione del pericolo di recidiva.

In un orizzonte di insindacabile discrezionalità, connaturale al giudizio di merito, si colloca, pertanto, l’applicazione della detenzione domiciliare e non della più ampia misura dell’affidamento in prova. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.