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Sentenza — n. 26588/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on execution order regarding cumulative sentences and continuity of crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal rejected the convicted Albanian national's request to annul an execution order for cumulative sentences, citing the absorption of prior judgments by a later one. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, finding the lower court's reasoning sufficient to reject the claim of criminal continuity due to the seven-month gap between offenses and intervening incarceration. Consequently, the court upheld the execution order and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must identify substantive elements proving a single criminal design; a significant temporal gap between crimes and intervening detention periods generally negate the continuity of offenses, preventing the recognition of a unified criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity execution order cumulative sentences temporal gap intervening detention single criminal design procedural inadmissibility sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione degli art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione degli art. 671 cod. proc. pen.
art. 656 cod. proc. pen
In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 1749/2025 RAFFAELLO MAGI CC - 16/05/2025 ANGELO VALERIO LANNA R.G.N. 10857/2025 MARIA GRECA ZONCU - Relatore - CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hima David nato in ALBANIA il 12/11/1989 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Luca Tampieri che depositava conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente all'esclusione della condanna sub 3) e rigettarsi nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa in data 25 febbraio 2025, respingeva le istanze proposte nell’interesse di Hima David, e volte ad ottenere l’annullamento dell’ordine di esecuzione SIEP 1255/2024 nonché la riforma del provvedimento di cumulo SIEP 616/24, inserendovi il periodo di presofferto di anni sette, mesi sette e giorni dodici ed escludendo la pena di cui alla sentenza sub 2). La Corte di appello rilevava che il provvedimento di cumulo di cui al SIEP 616/24, essendo successivo, aveva assorbito anche il precedente e che nel cumulo vanno inserite tutte le pene, anche quelle già espiate; pertanto il calcolo effettuato dal procuratore generale appariva corretto, posto che aveva escluso il periodo presofferto e i periodi di liberazione anticipata.

Rilevava, altresì, che vi era stato effetto novativo a seguito della emissione di nuovo provvedimento di cumulo e, dunque, correttamente, nel nuovo provvedimento era stato inserito il titolo, per quanto sospeso in pendenza di una richiesta di applicazione di misura alternativa, e che non poteva riconoscersi l’unicità del disegno criminoso, poiché i fatti di cui alle sentenze erano troppo distanti temporalmente fra loro.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione degli art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Lamentava, da un lato, l’inserimento nel provvedimento di cumulo della sentenza sub 3) emessa dal Tribunale di Tivoli, in quanto sospesa in pendenza di un’istanza di concessione di misura alternativa, e il mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui ai punti 2 e 4 del cumulo. Per il reato sub 2), il ricorrente è stato arrestato e poi liberato in sede di convalida, mentre il reato sub 4 è una estorsione; egli, inoltre, è stato detenuto per i fatti di cui ai punti 1 e 2 fino al maggio 2019 e ha commesso il reato sub 4 nel novembre 2019, quindi in un’epoca molto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26588/2025 Roma, lì, 21/07/2025 prossima.

3. Il sostituto procuratore generale Luca Tampieri depositava conclusioni scritte e chiedeva accogliersi il ricorso limitatamente alla richiesta inerente l’esclusione della condanna sub 3) e rigettarsi nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - In motivazione si legge che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che inglobi e sostituisca un precedente ordine di esecuzione, nova interamente il titolo che assorbe, tanto che, di regola, è oggetto di sospensione senza che la prescrizione di legge, secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, sia di ostacolo.

Ne consegue che, emesso un nuovo provvedimento di esecuzione, legittimamente l'interessato propone nuova richiesta di concessione di misure alternative, che ovviamente non può che tenere interamente luogo della precedente, proposta in riguardo ad un ordine di esecuzione che poi ha perso la sua autonomia. Il presupposto del meccanismo testè delineato, che comporta la novazione del titolo, è che nel nuovo provvedimento di cumulo di pene concorrenti sia inserito anche il titolo sospeso in attesa della decisione circa la concessione delle misure alternative, poiché a quel punto, non essendo intervenuta alcuna decisione, l’interessato può reiterare la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione finalizzato alla concessione di misure alternative rispetto al nuovo cumulo; ciò in ragione del principio di unicità del rapporto esecutivo di cui il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti è un’espressione.

Espressione di tale principio è il seguente insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in conformità alla formulazione testuale dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., per la stessa condanna il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. procedente non può essere adottato più di una volta e qualora l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari non sia tempestivamente presentata, o venga dichiarata inammissibile o respinta dal tribunale di sorveglianza, il pubblico ministero deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena.

Si è sostenuto - con orientamento pienamente condivisibile - che con l'espressione "stessa condanna", l'art. 656 ,comma 7, cod. proc. pen. intende riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione (Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, rv. 235417; sez. 1, n. 25329 del 01/04/2003, Gallano, rv. 225201; sez. 6, n. 24245 del 03/04/2003, Garofalo, rv. 225577; sez. 1, n. 17885 del 19/03/2002, Vitobello, rv. 222027; sez. 1, n. 27755 del 30/05/2003, Di Giorgio, rv. 225015; sez. 1, n. 6356 del 15/12/1998, Galluccio M., rv. 212713).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste una radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. (Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'amato, Rv. 242476 - 01). In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 - 01) La motivazione contenuta nell’impugnata ordinanza, circa il mancato riconoscimento della continuazione, per quanto sintetica, richiama l’ampio lasso temporale fra i fatti, elemento che emerge anche nel relativo motivo di ricorso, che sottolinea l’intervallo di sette mesi fra i due reati; il ricorrente, poi, lungi dal rappresentare ulteriori motivi a sostegno della unitarietà dell’ideazione criminosa, quanto meno nei suoi tratti essenziali, rileva l’intervenuta carcerazione che si è in parte interposta fra i due fatti; a tal proposito non può non richiamarsi il principio espresso da questa Corte cui si intende dare continuità che afferma che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 - 01).

Dunque, è evidente che sottolineare l’intervenuta carcerazione dell’istante nel lasso di tempo che separa i due fatti reato costituisce un elemento che, pur senza imporre automatismi valutativi, appare, in difetto di altri elementi pregnanti di giudizio, piuttosto negativo che non positivo ai fini del riconoscimento della continuazione. Circa, poi, l’affermazione difensiva secondo cui il secondo reato, commesso nel novembre 2019, avrebbe trovato la sua ragione, il suo movente, in una lettera ricevuta dal condannato mentre era in carcere in espiazione del precedente reato, non è chiaro come questo elemento colleghi, al fine del riconoscimento del vincolo della continuazione, i due reati, cioè quello per cui era in corso l’espiazione pena al momento della ricezione della lettera e quello successivo: e ciò senza dire che, anche in questo caso, il dato genericamente e assertivamente proposto, appare collidente con la deduzione di un unitario proposito criminoso a monte dei vari illeciti.

Il motivo di ricorso di fatto non si confronta con la motivazione sottesa al rigetto dell’istanza e non fornisce elementi ulteriori atti a evidenziare vizi motivazionali o violazioni di legge; anzi, apporta elementi ulteriori a sostegno della correttezza della decisione impugnata.

2. Per le ragioni sopra dedotte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Così è deciso, 16/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU GIUSEPPE DE MARZO