Italian Court dismisses appeal against letter retention, upholding security needs over defense rights in special regime cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Nadia Desdemona Lioce's appeal against the retention of an incoming letter from an unknown sender. The detainee argued that her defense counsel was denied access to the letter's content, violating defense rights, while the court noted the sender had no familial ties. The court ruled that no statutory right exists for defense counsel to view censored correspondence, as such access would undermine the investigative purpose of the retention measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14-ter Ord. pen.; Art. 18-ter Ord. pen.: The right of defense does not extend to viewing or copying incoming correspondence retained by judicial authorities, as the institution's purpose requires balancing public security interests against defense rights without allowing the censorial measure to become ineffective through judicial access.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIOCE NADIA DESDEMONA nata a FOGGIA il 29/09/1959 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., nell'interesse di Nadia Desdemona LIOCE avverso il decreto emesso in data 6 dicembre 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto il trattenimento di una missiva in entrata, diretta alla detenuta, poiché proveniente da mittente sconosciuto che non aveva alcun legame con la destinataria. Il Magistrato di sorveglianza, inoltre, aveva evidenziato il contenuto criptico della missiva, caratterizzato da frasi di dubbia chiarezza logica, formalmente volte ad esprimere solidarietà da parte di un asserito ammiratore, unitamente alla volontà di incontrare la detenuta per manifestarle il proprio supporto.
Secondo il Tribunale, trattandosi di una condannata sottoposta al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., promesse di sostegno economico e morale attraverso uno scritto definito bizzarro e di dubbia genuinità avrebbero potuto celare contenuti diversi, incompatibili con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico sottese all'applicazione del suddetto regime.
2. Ha proposto ricorso l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 14-ter e 18-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione. Si eccepisce, in primo luogo, la violazione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa per non essere stato consentito al difensore di conoscere il contenuto della missiva diretta alla sua assistita, sicché non gli era stato permesso di effettuare contestazioni specifiche sul punto. Il Tribunale di sorveglianza, non avendo risposto a tale rilievo, sarebbe incorso nel vizio di omessa motivazione, oltre che nella violazione degli artt. 14- ter e 18-ter Ord. pen. Il difensore della ricorrente segnala, inoltre, l'insussistenza di un divieto per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di corrispondere con soggetti non avvinti da legami di parentela o affinità.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto alla prima censura, va ricordato e ribadito il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto, non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione (tra molte, Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278 - 01).
Sez. 1, n. 7505 del 25/01/2011, Trigila, Rv. 249803 - 01, ha chiarito che l'inesistenza di qualsivoglia diritto dell'interessato o del difensore (non solo alla estrazione di copia, ma anche alla visione) della comunicazione epistolare trattenuta si giustifica, sia «perché nessuna disposizione contempla detto diritto, sia, soprattutto, perché la positiva disciplina e la stessa ragione d'essere dell'istituto del controllo/trattenimento della corrispondenza contraddice la possibilità della sostanziale caducazione del provvedimento censorio mediante l'accesso, in sede giurisdizionale di reclamo, alla comunicazione epistolare trattenuta, accesso che - se per absurdum consentito - renderebbe oltretutto inutiliter data la decisione del giudice sul gravame».
Parimenti infondata è la seconda censura. Invero, il Tribunale di sorveglianza non ha respinto il reclamo solo perché il mittente non avrebbe legami di parentela o di affinità con la ricorrente, ma anche alla luce di altre considerazioni, che lo hanno condotto a individuare e valutare i dati di oscurità e cripticità dello scritto con sufficiente chiarezza argomentativa - nei termini già riportati nella superiore esposizione in fatto - così da far emergere il pubblico interesse a garantire la sicurezza con riguardo a persona che, come Nadia Desdemona LIOCE, è da tempo assoggettata al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, dal che discende ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese w Z _ O n ° o processuali. E c%4 < Cos