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Sentenza — n. 26442/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; knife classified as white weapon, not food tool, per homeless defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible as manifestly unfounded and aspecific. The appellant argued that a fixed-blade knife found on him was a necessary tool for a homeless person rather than a weapon, but the lower courts correctly identified its characteristics as those of a stiletto or dagger. The Court ruled that such items are inherently dangerous and intended for offense, making the defense of customary use irrelevant to the legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 699, comma secondo, cod. pen.; Art. 4, commi 2 e 3 I. 18 aprile 1975, n. 110: A fixed-blade knife with double edges and a sharp tip is legally classified as a white weapon due to its natural danger and intended use for offense, rendering arguments regarding the defendant's homelessness or lack of fixed residence irrelevant to the qualification of the offense.

Parole chiave

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white weapon classification fixed blade knife homeless person defense cassation inadmissibility carrying weapons outside home criminal penalty reduction aspecific appeal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 699, comma secondo, cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, con la quale Salvatore Paterna era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod.
Art. 4, commi 2 e 3 I. 18 aprile 1975, n. 110
pen., così riqualificato il fatto contestato (come contravvenzione ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 I. 18 aprile 1975, n. 110), ed era condannato alla pena di mesi 9 di arresto.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
art. 699 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, con la quale Salvatore Paterna era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATERNA SALVATORE nato a PALERMO il 15/02/1956 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/serie le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO ( ferra za, ira

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, con la quale Salvatore Paterna era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., così riqualificato il fatto contestato (come contravvenzione ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 I. 18 aprile 1975, n. 110), ed era condannato alla pena di mesi 9 di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Paterna, deducendo violazione dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110. Lamenta che la Corte di appello reitera l'errore compiuto dal primo Giudice che individuava nel fatto un'ipotesi disciplinata dall'art. 699 cod. pen., qualificando l'oggetto sequestrato a Paterna come arma e trascurando che lo stesso era di uso necessario per l'imputato, persona senza fissa dimora, e, quindi, non necessariamente indirizzato all'offesa. Rileva che i Giudici di appello avrebbero dovuto ricondurre la fattispecie nell'ambito normativo originariamente delineato, con conseguente più lieve trattamento sanzionatorio. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Olga Mignolo, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. Nel caso in esame, invero, il coltello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, all'esito di una perquisizione personale in una piazza di Bologna, come evidenziato dalla sentenza impugnata, era un coltello a lama fissa con doppio taglio, sottile e appuntito, che richiamava le caratteristiche dello stiletto o del pugnale. t La Corte di appello, muovendo da tali caratteristiche, che, come evidenziato dalla prima pronuncia, non erano certo quelle di uno strumento da utilizzare per tagliare il cibo o per usi analoghi, ma di un'arma bianca, ha ritenuto infondata la doglianza circa la qualificazione ivi operata, ai sensi dell'art. 699 cod. pen.

A fronte di argomentazioni che correttamente riconducono un coltello con le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto alla categoria delle "armi bianche", che, per la loro naturale pericolosità e destinazione all'offesa alle persone, non possono in assoluto essere oggetto di licenza da parte della competente autorità ed essere portate fuori dell'abitazione, è evidente che è aspecifica, 10401 del tutto eccentricak la questione dell'uso consueto del coltello da parte dell'imputato per la sua condizione di persona senza fissa dimora e, quindi, del giustificato motivo del porto.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Paterna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così