Italian Court declares ordinary jurisdiction for military crimes committed by civilians in peace time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the ordinary and military tribunals in Rome. The military judge argued jurisdiction based on the nature of the crime, while the ordinary judge declined, noting the defendants were civilians. The court ruled that under Article 103 of the Constitution, military courts only try crimes committed by armed forces members, thus affirming ordinary jurisdiction for civilian co-conspirators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 Cost.; Art. 28 cod. proc. pen.: In peacetime, military jurisdiction applies solely to crimes committed by armed forces members; therefore, ordinary courts retain jurisdiction for civilian co-conspirators in military crimes, separating the spheres of competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA guLconflitto di giurisdizione sollevato da: GI MI ITARE DI ROMA nei confronti di: TRIBUNALE DI ROMAcon l'ordinanza del 05/02/2025 del GIP TRIB. MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/semtète le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO (Tìvqfrg 2,0 pit 4 en, i SII)
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, giudicando Luigi Spinosa e altri, in relazione al loro concorso, quali civili, nei reati di peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. mil. di pace, accertati in Roma dal 23 giugno 2011 al 2 agosto 2013, sollevata dalle parti l'eccezione di carenza di giurisdizione per essere dotato di giurisdizione il Tribunale militare, ha ritenuto determinante il rilievo che i reati oggetto di contestazione siano reati militari e ha declinato, con sentenza, la propria giurisdizione (dichiarando la propria "incompetenza giurisdizionale").
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, dinanzi al quale le parti sono state poi evocate, propone conflitto negativo di giurisdizione con il suddetto Tribunale, sul presupposto che il criterio per determinare la giurisdizione non è il reato oggetto di imputazione, ma la qualifica di militare dell'imputato o l'assenza di tale qualifica, osservando che nel caso di specie la giurisdizione è del giudice ordinario in quanto gli imputati non risultano essere appartenenti alle Forze Armate. E dispone, pertanto, la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Olga Mignolo, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e, nello specifico, del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando, così, luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. L' art. 103 Cost., nell'ultima parte dell'ultimo comma, prevede che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di militare al momento della commissione di detti reati. La pronuncia delle Sezioni Unite Maldera, n. 5135 del 25/10/2025, dep. 2006, Rv. 232661, afferma, muovendo proprio dal tenore letterale di detta norma, il principio di diritto secondo cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., ì l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; e secondo cui, negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.
Nel caso in esame la giurisdizione è del giudice ordinario, trattandosi di reati militari commessi da civili, quindi da persone non appartenenti alle Forze Armate, in concorso nel reato proprio con soggetto militare, giudicato in separata sede, come correttamente evidenziato dal provvedimento propositivo di conflitto, che rileva, altrettanto correttamente, che è del tutto impossibile un radicamento del processo innanzi all'Autorità giudiziaria militare, essendo ciò impedito dall'assenza della qualifica di militari degli imputati, che devono rispondere del reato militare innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, come imposto dall'art. 103, comma 3, Cost. e chiaramente esplicitato, per i casi di concorso, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Maldera.
A ciò non osta il dettato dell'art. 14 cod. pen. mil . di pace, che dichiara soggette alla legge penale militare le persone estranee alle Forze Armate dello Stato che concorrono a commettere un reato militare: invero, sarà il giudice penale ordinario ad applicare la legge penale militare, senza pregiudizio per la distinzione tra le sfere di giurisdizione nei termini già individuati.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così