Cassation appeal against execution judge's refusal of amnesty converted to opposition under Art. 568 CPPO.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the cassation appeal into an opposition proceeding and transmitted the case to the execution court. The defense argued for violation of law regarding amnesty application, while the prosecution requested inadmissibility. The court ruled that such appeals must be converted to opposition to preserve the right to merit-based complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 672, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution judge's ruling must be converted into an opposition to allow the party to raise substantive grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO MACARIO nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1958 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteiseftt4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di Macario Mariniello, di applicazione dell'amnistia e/o dell'indulto previsti dai provvedimenti di generale clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Mariniello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza da applicare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).
2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Macario Mariniello avverso il provvedimento di rigetto di applicazione di amnistia e/o indulto deve essere, dunque, convertito, in base al combinato disposto degli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di Salerno, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno per la fase di opposizione. Così deciso in Roma, il 28 m