Cassation Court dismisses appeal rejecting claim of criminal continuity due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging an execution order that denied the application of criminal continuity rules. The appellant argued that four evasion offenses committed over a short period shared a unified criminal design based on family reunification motives. The court found the appeal unfounded because the offenses were temporally distant and motivated by temporary, ad-hoc circumstances rather than a premeditated plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires concrete indicators of a unified criminal design, such as temporal contiguity and premeditation, which are absent when offenses are separated by significant time gaps and driven by temporary, contingent circumstances.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO RAFFAELE nato a BARLETTA il 07/06/1980 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~e le conclusioni del PG è Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Raffaele De Fazio, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze specificamente in essa indicate.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, De Fazio, deducendo vizio di motivazione. Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omogenei, unificabili quantomeno quelli di cui alle due prime sentenze poiché intervallati da un lasso temporale di soli quindici giorni. Osserva che in entrambe le sentenze in ultimo menzionate è stata ritenuta la continuazione tra i fatti di reato dalle stesse giudicati, ossia tra i fatti di reato del 30 novembre 2015 e del 22 gennaio 2016 (prima sentenza) e tra le evasioni del 5 febbraio 2016 e 9 febbraio 2016 (seconda sentenza) e che, pertanto, è assolutamente illogico affermare l'insussistenza del medesimo disegno criminoso tra le quattro evasioni, connotate altresì dalla medesima causale (essendosi in tutti e quattro i casi De Fazio allontanato per stare vicino alla moglie e ai figli), come da ordinanza impugnata.
Sottolinea che la continuazione già è stata ravvisata dal Giudice dell'esecuzione con riguardo ai fatti (violazioni di misure di prevenzione) di cui alla terza e alla quarta sentenza e che la stessa poteva essere estesa ai reati di cui a tutte le sentenze esecutive, accomunati da identica causale (la necessità sentita dal condannato di ricongiungersi con la famiglia). Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque ,d)( frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme:
Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che tra i reati - di evasione - di cui alla prima e seconda sentenza, commessi rispettivamente il 30 novembre 2015 e il 22 gennaio 2016, i primi, e il 5 e il 9 febbraio 2016, i secondi, e quelli - di violazione di misure di prevenzione - di cui alla terza e alla quarta sentenza, commessi il 29 marzo 2017 e 1'11 aprile 2017, già oggetto di unificazione in sede esecutiva, vi è una distanza temporale di oltre un anno.
Sottolinea, inoltre, che la tipologia delle violazioni (allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare) denota una determinazione estemporanea e derivante dalle circostanze verificatesi ogni volta che De Fazio ha violato le prescrizioni. Aggiunge che in questa prospettiva, non hanno trovato alcun fondamento le argomentazioni indicate nell'istanza, secondo cui De Fazio avrebbe violato le prescrizioni sempre per recarsi dalla moglie, perché dalla lettura delle sentenze emerge che si trattava di condotte dettate da evenienze estemporanee (con riguardo a uno dei fatti di cui alla prima sentenza il condannato riferiva di essere rientrato oltre l'orario di allontanamento autorizzato per avere sbagliato strada; la violazione del 5 febbraio 2016, di cui alla seconda sentenza, sarebbe stata invece commessa per acquistare generi alimentari, e quella del 9 febbraio 2016, per andare dalla ex moglie perché la figlia non stava bene).
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, quali la distanza temporale dei fatti di cui alle prime due sentenze e quelli di cui alla terza e alla quarta, nonché l'estemporaneità delle violazioni, anche di quelle commesse a breve distanza temporale di cui alle prime due sentenze, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato.
2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle