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Sentenza — n. 26029/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court denial of probation due to unbroken criminal ties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26029/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Angelo Busacca's appeal against the Florence Surveillance Court's denial of probation measures. The defense argued for a different legal application regarding post-2022 reforms and the necessity of breaking ties with organized crime, but the court found the lower court's factual assessment regarding the defendant's lack of full cooperation valid. Consequently, the court upheld the denial based on the persistent nature of the defendant's connections to criminal groups and the gravity of the underlying offense.

Regesto Legislator

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Art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 4-bis Ord. pen.: The Supreme Court holds that the Surveillance Court's refusal of probation is justified when the convicted person has not fully disclosed facts to the prosecutor, indicating a lack of genuine distance from criminal environments, and that the lower court's factual evaluation on this point is not subject to cassation review.

Parole chiave

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probation denial organized crime ties collaboration requirement surveillance court transitional provisions criminal association factual assessment attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Con il primo motivo, viene denunciata erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all’art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per quanto inerisce sia all’aspetto della impossibilità di collaborare, sia alla persistenza di contatti del soggetto con la criminalità organizzata.
Art. 4-bis Ord. pen.
Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione dell’art. 4-bis Ord. pen., in relazione all’art.
Art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
pen., in relazione all’art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n.
Art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso, al contrario, evita sostanzialmente il dialogo con tale dato, non riuscendo a evidenziare alcuno dei vizi riconducibili alla rosa di quelli tipizzati dall’art. 606 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso, al contrario, evita sostanzialmente il dialogo con tale dato, non riuscendo a evidenziare alcuno dei vizi riconducibili alla rosa di quelli tipizzati dall’art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01
199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum"›› (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 2250/2025 RAFFAELLO MAGI CC - 27/06/2025 ANGELO VALERIO LANNA - Relatore - R.G.N. 15247/2025 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUSACCA ANGELO nato a RAGUSA il 02/05/1980 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza volta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà, presentate da Angelo Busacca, detenuto in espiazione della pena di anni sei e mesi dieci di reclusione, riportata all’esito di processo svoltosi con le forme del rito abbreviato, relativamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, con fine pena attualmente fissato al 16/01/2028.

2. Ricorre per cassazione Angelo Busacca, a mezzo dell’avv. Enrico Platania, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all’art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per quanto inerisce sia all’aspetto della impossibilità di collaborare, sia alla persistenza di contatti del soggetto con la criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione dell’art. 4-bis Ord. pen., in relazione all’art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Il reato per il quale è stato giudicato il ricorrente è anteriore al 2022 e, pertanto, deve trovare applicazione la disciplina transitoria in materia di benefici premiali, laddove è stabilito che debba esser solo verificata l’inesistenza di contatti con la criminalità e non anche l’insussistenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti. 2.3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha domandato l’annullamento del provvedimento impugnato. Con distinta memoria, ha essenzialmente ribadito la esclusiva necessità – più che della impossibilità di collaborazione – dell’assenza di attualità di collegamenti con gruppi criminali.

Infine, la difesa ha depositato conclusioni scritte.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26029/2025 Roma, lì, 15/07/2025 Con riferimento all’affermazione circa la natura non impossibile della collaborazione, non è questa la sede per contrastare tale valutazione, assumendo rilievo esclusivamente la motivazione del provvedimento oggi impugnato. Il Tribunale di sorveglianza ha poi escluso la rilevanza delle valutazioni inerenti alle esigenze cautelari, a fronte di una condanna passata in giudicato. Quanto al secondo motivo, nell'attuale formulazione la distinzione "normativa" tra la mancata collaborazione volontaria e quella c.d. impossibile o inesigibile ha perso ragione di essere, imponendo la norma un unico - e particolarmente gravoso - standard probatorio nel quale, comunque, si deve tenere conto "delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento reiettivo si basa sull’applicazione, nei confronti dell’istante, delle disposizioni - vigenti a far data dal 31/10/2022 - contenute nell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett.

a) n.

2) decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che prevedono – in relazione ai condannati per uno dei reati rientranti nelle tipologie ivi elencate – che la fruizione dei permessi premio e delle misure alternative debba essere subordinata, oltre che all’acquisizione dei dovuti pareri e delle necessarie informazioni, anche al fatto che i detenuti richiedenti dimostrino ‹‹l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghinoelementi specifici, diversieulterioririspettoallaregolarecondotta carceraria, alla p a r t e c i p a z i o n e d e l d e t e n u t o a l p e r c o r s o r i e d u c a t i v o e a l l a m e r a d i c h i a r a z i o n e d i d i s s o c i a z i o n e d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e d i eventualeappartenenza,che consentanodiescludere l'attualitàdicollegamenticon la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino ditalicollegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenutocontodellecircostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmentededotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione criticadella condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile››.

La novella del 2022, dunque, richiede che sia esercitato il potere valutativo di merito, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative invocate dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza la possibilità di superare detta presunzione – appunto in quanto non più assoluta - sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regula iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso (sul punto, si veda Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 – 01, a mente della quale:

‹‹In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.››).

Tanto precisato, ai soli fini del corretto inquadramento sistematico della dedotta questione, può passarsi all’esame delle doglianze difensive.

3. Con riferimento al primo motivo – in ipotesi difensiva - non sarebbero state adeguatamente considerate le conclusioni raggiunte dalla Procura distrettuale di Catania, secondo la quale il condannato nulla più potrebbe aggiungere, circa i fatti per i quali è stato giudicato; questi ultimi, del resto, sono stati integralmente accertati, cosa che renderebbe non chiaro il relativo riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata. L’affermazione circa la persistenza di contatti con la criminalità organizzata, ancora secondo la difesa, sarebbe contraddittoria, rispetto al fatto che siano state da tempo reputate inesistenti le originarie esigenze cautelari.

Di segno decisamente favorevole, del resto, sono le relazioni di sintesi provenienti dal carcere, formulando le quali l’equipe ha espresso parere favorevole alla fruizione dei benefici premiali. 3.1. Giova precisare come il Tribunale di sorveglianza abbia dato effettivamente atto della sussistenza di indicatori di segno non sfavorevole per il condannato; vi è infatti il richiamo, nell’avversata decisione, alla normalità del quadro psicologico e alle buone proiezioni esterne, nonché alla linearità del percorso carcerario e, infine, alla sussistenza di concrete prospettive di reinserimento lavorativo.

Il diniego di misure alternative, dunque, si basa essenzialmente su una valutazione in punto di fatto, che ha portato il Tribunale di sorveglianza a leggere la succitata nota della D.D.A. catanese nel senso che il condannato non abbia rivelato interamente ciò che era a sua conoscenza, circa i fatti per i quali si è proceduto a suo carico. Tale dato, di natura oggettiva, è stato interpretato dai Giudici di sorveglianza quale elemento fortemente evocativo di una non ancora avvenuta rescissione del radicato collegamento - lungamente protrattosi nel tempo - del soggetto nel contesto delinquenziale associativo, oggetto di accertatamente mediante la sentenza in esecuzione. 3.2.

Costituendo tale affermazione l’architrave del convincimento espresso dal Tribunale di sorveglianza, circa il profilo della presa di distanza dall’ambiente criminale di provenienza, su questo aspetto specifico si sarebbe dovuta incentrare la critica difensiva. Il ricorso, al contrario, evita sostanzialmente il dialogo con tale dato, non riuscendo a evidenziare alcuno dei vizi riconducibili alla rosa di quelli tipizzati dall’art. 606 cod. proc. pen. e, invece, accontentandosi di prospettare una apodittica rilettura della suddetta nota della D.D.A.; in tal modo, la difesa finisce per trascurare proprio il passaggio fondamentale della stessa, costituito dalla mancata rescissione dei collegamenti con contesti malavitosi.

Per contrastare tali affermazioni - che sono espressive di una stretta consequenzialità logica e dalle quali non emerge il minimo spunto di contraddittorietà - viene dipanata, invece, una critica essenzialmente distonica rispetto al thema decidendum. 3.3. L’ulteriore aspetto toccato dal medesimo motivo, ossia quello attinente all’affievolimento delle esigenze cautelari, resta irrilevante nell’economia decisoria, al cospetto della sussistenza di una sentenza di condanna ormai passata in giudicato, per una fattispecie di reato di notevole gravità e di natura ostativa. 4.E infatti, quanto all’applicabilità ratione temporis delle modifiche ex d.l. 162 del 2022, questo Collegio intende dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale:

‹‹In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum"›› (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANGELO VALERIO LANNA MONICA BONI