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Sentenza — n. 26013/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26013/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. Secondo l’interpretazione elaborata nella presente sede di legittimità ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (tra le molte, Sez. I n. 48501 del 4.10.2019, rv 277887).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26013/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Secondo l’interpretazione elaborata nella presente sede di legittimità ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (tra le molte, Sez. I n. 48501 del 4.10.2019, rv 277887).

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Testo completo

ello di Reggio Calabria – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di Sergi Paolo, la revoca dell’indulto concesso con ordinanza del 16 settembre 2008, in ragione dell’avvenuta commissione di reati in data 8 giugno 2008, giudicati con sentenza del 2011, divenuta definitiva in data 11 novembre 2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Sergi Paolo. Si deduce erronea applicazione di legge. La difesa si duole del fatto che il decidente ha erroneamente revocato il beneficio dell’indulto poiché il reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione dell’indulto è un reato continuato (ricettazione di una carta di identità di provenienza illecita e successiva alterazione del documento), cui è conseguita la pena di anni due di reclusione quale pena complessiva. Il giudice della esecuzione, quindi, non avrebbe dovuto tener conto della pena risultante dal cumulo giuridico (pari a due anni) ma della pena inflitta per la violazione più grave che di per sé non supera i due anni e, quindi, non legittima la revoca dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Secondo l’interpretazione elaborata nella presente sede di legittimità ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (tra le molte, Sez. I n. 48501 del 4.10.2019, rv 277887).

Nel caso in esame risulta, effettivamente, che la pena inflitta – nella sentenza del 2011 - per il delitto più grave prima della riduzione per il rito è pari ad anni due e mesi otto di reclusione, su cui va applicata la riduzione per il rito, con pena effettiva non idonea a sostenere la revoca dell’indulto. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così