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Sentenza — n. 26009/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding application of 'minority of circumstances' mitigation in robbery cases post-Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Marco Deodato's appeal against a lower court's refusal to re-evaluate his sentence for robbery under a new Constitutional Court ruling. The appellant argued that the lower court incorrectly considered the 'occasionality' of his crimes when assessing the statutory mitigation for 'minority of circumstances,' claiming this parameter is subjective rather than objective. The Court upheld the lower court's decision, affirming that the evaluation of occasionality and prior intimidating conduct remains valid within the established legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Corte Cost. n. 86/2024: The power of the execution judge to apply the mitigation of 'minority of circumstances' allows for a re-evaluation of the crime's nature, including the occasionality of the conduct and the existence of prior intimidating behavior, provided these factors were considered in the original trial.

Parole chiave

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robbery sentencing minority of circumstances Constitutional Court ruling execution judge power occasionality of conduct mitigation application criminal appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
- secondo cui è illegittimo l’art. 628 cod.
Corte Cost. n. 86 del 2024
bunale di Pavia – quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Deodato Marco, tesa ad ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione di quanto statuito da Corte cost. n. 86 del 2024.
Corte Cost. n. 120 del 2023
Corte Cost. n. 80 del 2024
Sez. I n. 5973 del 4.12.2014
Sez. I n. 5973 del 4.12.2014, dep.
Sez. I n. 9599 del 12.2.2015
n.80 del 2024 : Sez. I n. 9599 del 12.2.2015, rv 287685 ove si è affermato che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n.
art. 628 cod. pen
- secondo cui è illegittimo l’art. 628 cod. pen.
art. 311 cod. pen
86/2024 che all’art. 311 cod. pen.
articolo 628 cod.pen
n.86 del 2024) contiene la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutte le ipotesi contenute nell’articolo 628 cod.pen.
art. 630 cod. pen
2015, rv 262270:in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto-Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 5973 del 4.12.2014
Sez. I n. 5973 del 4.12.2014, dep.
Corte Cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68
Sez. I n. 9599 del 12.2.2015
n.80 del 2024 : Sez. I n. 9599 del 12.2.2015, rv 287685 ove si è affermato che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n.
Corte Cost. n. 120 del 2023

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Testo completo

bunale di Pavia – quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Deodato Marco, tesa ad ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione di quanto statuito da Corte cost. n. 86 del 2024. Nel valutare la domanda, basata sulla ritenuta applicabilità della pronunzia Corte cost. - secondo cui è illegittimo l’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - il Tribunale afferma che, sebbene l’esiguità del valore dei beni sottratti (50.000 lire e un telefono cellulare) e la scarsità dell’offesa personale nei confronti delle vittime depongano nel senso della lieve entità, non altrettanto può dirsi in ordine alla occasionalità ed estemporaneità delle condotte, risultando, al contrario, che l’istante e il concorrente nel reato erano soliti commettere rapine ed esercitavano un concreto potere di intimidazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Deodato Marco. Il ricorso è affidato a due motivi, con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Secondo il difensore del ricorrente, in sintesi,i parametri individuati dalla Corte costituzionale, per la concessione dell’attenuante della lieve entità, hanno natura oggettiva: natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero particolare tenuità del danno o del pericolo. Sarebbe, pertanto, arbitraria la valutazione anche alla occasionalità o meno della condotta, trattandosi di requisito di natura soggettiva, estraneo tanto al dispositivo della sentenza n. 86/2024 che all’art. 311 cod. pen. . La motivazione sarebbe carente nella individuazione di altre condotte precedenti, basata solo sulle affermazioni delle vittime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Come è noto la decisione del giudice delle leggi di cui in parte narrativa (Corte cost. n.86 del 2024) contiene la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutte le ipotesi contenute nell’articolo 628 cod.pen. (anche in forma aggravata) nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

In premessa va qui ribadito che il portato della decisione di illegittimità costituzionale – in quanto potenzialmente incidente sulla legalità complessiva del trattamento sanzionatorio - è sempre valutabile in sede di esecuzione, nei limiti del fatto accertato in cognizione, per costante indirizzo interpretativo nomofilattico:(v. Sez. I n. 5973 del 4.12.2014, dep. 2015, rv 262270:in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto-Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68-, può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predetta attenuante al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ed il giudice adito "in executivis" è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione).

Nessun dubbio può esservi circa l’esistenza di un potere di rivalutazione, affidato al giudice della esecuzione, anche in riferimento alle ricadute di Corte Cost. n.80 del 2024 : Sez. I n. 9599 del 12.2.2015, rv 287685 ove si è affermato che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.

3. Ciò posto, la valutazione espressa dal giudice della esecuzione – nel caso concreto – non appare incongrua né viziata in diritto. Secondo il contenuto della decisione del giudice delle leggi vi è una sostanziale continuità di ratio tra la decisione n.86 del 2024 e la numero 120 del 2023 in tema di estorsione. Da ciò deriva che non è estraneo al tema del riconoscimento della attenuazione il profilo della «occasionalità», già valorizzato nel precedente del 2023, in cui si parla espressamente di condotte occasionali, di minimo impatto personale, volte a conseguire un lucro irrisorio e tali da recare alla vittima un pregiudizio esiguo.

Dunque non può dirsi “fuori fuoco” il riferimento – contenuto nella decisione impugnata - ad un disvalore del fatto che include l’apprezzamento del parametro della non occasionalità della condotta, come nel caso in esame. Da ciò deriva la infondatezza del ricorso, atteso che il riferimento al potere di intimidazione derivante da condotte antecedenti è espresso con chiarezza nella decisione emessa in sede di cognizione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il