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Sentenza — n. 26006/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against probation denial, ruling probation requires holistic risk assessment beyond criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order denying probation, ruling the decision was legally flawed. The convicted individual argued the trial court ignored positive factors like a stable home and lack of recent crimes, focusing solely on past bankruptcies. The court held that criminal history alone cannot determine social danger and mandated a comprehensive evaluation of the prisoner's current personality and reintegration prospects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 167 c.p.s.; Art. 168 c.p.s.: The granting of probation requires a prognostic judgment based on a holistic assessment of the convicted person's personality and social reintegration prospects, not merely on the gravity of past crimes or lack of confession.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial social danger assessment criminal history weight reintegration prospects harmless error prognostic judgment alternative execution pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 167 c.p.s.
Art. 168 c.p.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv.
Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto
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Testo completo

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RITENUTO IN FATTO

Nello specifico il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura dell’affidamento in prova sulla scorta della biografia penale del condannato evidenziando che i plurimi episodi di bancarotta per cui ha subito condanna e l’entità della pena in origine applicata non consentono di escludere il rischio di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova. Ad avviso della difesa, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare i numerosi elementi di segno positivo, quali l’idoneità del domicilio, la disponibilità del comune di residenza a impiegare il condannato in lavori socialmente utili, la mancata commissione di reati da oltre un ventennio nonché lo stato di salute precario. Sotto tale profilo, pertanto, il rigetto della più ampia misura, basato esclusivamente sulla biografia penale del condannato e senza valutare l’attualità della supposta pericolosità sociale, sarebbe illegittimo.

3. In data 26 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando nello specifico che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che avrebbero dovuto fare indefettibilmente parte della valutazione complessiva. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. Attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri e i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per effettuare tale verifica e formulare una previsione positiva sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali nelle pendenze processuali nelle informazioni di polizia ma anche, e in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione dappoiché in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).

Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di valutare se e come è possibile, con gli strumenti dell'istituto, fronteggiare la pericolosità sociale residua. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante.

Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).

In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).

Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01;

Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01). 2.2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sui precedenti penali del condannato. Ciò, peraltro, senza considerare la collocazione nel tempo di tali reati, l’ultimo dei quali commesso nel 2006 e omettendo di confrontarsi con la mancanza di ulteriori e successive segnalazioni e denunzie riportate da quasi un ventennio, con la concreta possibilità di svolgimento di lavori socialmente utili e l’idoneità del domicilio indicato. Sotto tali profili, quindi, il provvedimento di rigetto è fondato facendo esclusivamente riferimento alla sussistenza del rischio di recidiva, peraltro desunta dai soli precedenti penali del condannato e senza considerare adeguatamente i diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, per cui non è dato comprendere quali sarebbero le ragioni sulle quali si fonda l’attualità del giudizio di pericolosità così formulato.

Al riguardo, d’altro canto, vanno confermati i principi anche di recente ribaditi per cui «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01;

Sez. 1, n.773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo esame. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata r