Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26003/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls pardon revocation for failing to assess individual sentences in continued crimes under Law 241/2006.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking a pardon because it failed to examine the specific sentences for each crime involved in a continued offense. The defense argued the execution judge incorrectly relied on a total sentence without verifying the individual penalties required by Law 241/2006. The court ruled that the revocation decision was legally flawed as it did not apply the established principle of assessing individual punishments for continued crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241; In cases of continued offenses, the court must assess the individual sentence for each crime rather than the aggregate penalty when revoking a pardon.

Parole chiave

Generato dall'IA
pardon revocation continued offenses Law 241/2006 individual sentencing Cassation annulment riduzione della pena remissione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Il difensore di Franco Sasso ha proposto ricorso, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 3, l.n.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare l’ammontare delle pene inflitte singolarmente per i diversi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887
34174 del 02/07/2024, Pellizzieri, non massimata; Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887; Sez.
Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246
277887; Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246).
Corte Cost. n. 183/2013
L’ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio da svolgersi dinanzi alla stessa autorità in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183/2013), procedendo secondo le direttrici applicative sopra richiamate P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A;

RITENUTO IN FATTO

Rilevava che Sasso, prima che trascorressero cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, aveva commesso un delitto non colposo, per il quale aveva riportato condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019).

2. Il difensore di Franco Sasso ha proposto ricorso, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 3, l.n. 241/2006 e la mancanza di motivazione. La decisione di revoca il beneficio dell’indulto era stata emessa senza avere disposto l’acquisizione della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019). L’adempimento istruttorio era assolutamente necessario in quanto la condanna riguardava la commissione di più reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, legati dal vincolo della continuazione. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare l’ammontare delle pene inflitte singolarmente per i diversi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.

3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ha ricordato che, ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (Sez. 1, n. 34174 del 02/07/2024, Pellizzieri, non massimata; Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887; Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha revocato l’indulto concesso a Franco Sasso con l’ordinanza emessa in data 31/12/2009 dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Mercato San Severino e con l’ordinanza emessa in data 05/10/2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, motivando la sua decisione in forza della condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019) per un delitto non colposo commesso prima che trascorressero cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006.

Il giudice dell’esecuzione ha preso a riferimento soltanto il titolo e non i singoli fatti oggetto della sentenza che aveva ritenuto avvinte dalla continuazione una pluralità di condotte. La stessa sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019) non è stata acquisita né presa specificamente in esame. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito» (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01).

Il provvedimento impugnato non ha effettuato una valutazione, che non dà la necessaria applicazione a questo principio.

3. L’ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio da svolgersi dinanzi alla stessa autorità in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183/2013), procedendo secondo le direttrici applicative sopra richiamate P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sa