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Sentenza — n. 25968/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order for drug trafficking sentence continuation due to calculation errors and lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution court's order regarding the application of the continued offense discipline for Francesco Turiano. The convicted party argued that the execution judge incorrectly identified the base sentence and failed to account for prior internal continuations, leading to an improper penalty increase. The court found that the base sentence was 21 years, not 15, and the order lacked specific logical steps for the calculation, violating the principle of proportionality and requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution court's order for continued offenses is annulled if the base sentence is incorrectly identified or the calculation lacks specific logical steps, violating the principle of proportionality and requiring a new trial.

Parole chiave

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continued offenses execution court order base sentence calculation principle of proportionality penal increase errors lack of reasoning new trial remand commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
L'errore nella individuazione della pena base incide sulla determinazione della pena per i reati satellite, posto che l'aumento per i reati satellite avviene ex art. 81 cod.
Art. 73 d.p.r. 309/1990
Art. 74 d.p.r. 309/1990
282269 - 01), dall'altro contiene degli errori materiali, perchè individua come pena base quella "di anni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.p,r.
art. 81 cod. pen
L'errore nella individuazione della pena base incide sulla determinazione della pena per i reati satellite, posto che l'aumento per i reati satellite avviene ex art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv.
Sentenza Pizzone
sentenza Pizzone sopra citata) - ad un numero più alto nel moltiplicando consegue un numero più alto come prodotto della moltiplicazione.
Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti
Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Turiano Francesco nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 della Corte d'appello di Messina Udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; Lette le conclusioni del P.G., Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2024 la Corte d'appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di Francesco Turiano di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:

1. sentenza del 5 ottobre 2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 21 ottobre 2017, i cui reati sono stati già riuniti in continuazione con quelli reati della sentenza del 16 gennaio 2019 della Corte di appello di Messina, irrevocabile il 28 ottobre 2021; (f< 2. sentenza del 15 dicembre 2017 della Corte d'appello di Messina, irrevocabile il 16 gennaio 2019. Nell'accogliere l'istanza, il 'giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella della sentenza n. 1 e come aumento per il reato satellite per il reato della sentenza n. 2 la pena di 1 anno di reclusione (in cognizione era stata inflitta la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione), atteso il quantitativo cospicuo di sostanza stupefacente trattata, pari a 1,200 kg in un contesto di trasporto organizzato da Milano a Messina.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite perché il giudice dell'esecuzione ha individuato in modo non corretto la pena base inflitta in cognizione per il reato dell'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto della sentenza n. 1 (che non era 15 anni di reclusione, ma 14 anni di reclusione, perché la restante pena della sentenza n. 1 era stata inflitta a titolo di aumento per continuazione interna) e questo errore ha concorso in modo decisivo alla rideterminazione della pena anche per il reato satellite; inoltre, la ordinanza ha obliterato il dato che nella continuazione interna erano stati già inflitti aumenti per continuazione con altri episodi di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, che, per quantità, erano anche più consistenti di quello di cui alla sentenza n. 2, e gli aumenti erano stati rispettivamente di 4 mesi e di 3 mesi di reclusione, con cui quindi non sarebbe proporzionato l'aumento disposto nell'ordinanza; il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi, inoltre, con l'aumento di 1 anno e 6 mesi di reclusione per un ulteriore reato dell'art. 74 disposto in cognizione, reato molto più grave di quello di cui all'art. 73 oggetto del provvedimento impugnato; non è inoltre chiaro se sia stato rispettato il principio di diritto di cui alla sentenza della Corte costituzionale 5 marzo 2014, n. 32, atteso che si trattava di un reato commesso nel 2011 ed originariamente contestato ai sensi del comma 1 dell'art. 73.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata ha dedicato soltanto il capoverso finale alla rideterminazione della pena complessiva inflitta, che è conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di continuazione, capoverso in cui, dopo aver indicato i motivi che inducevano ad individuare una certa pena come adeguata, è scritto che è "corretto applicare pertanto la pena di un anno di reclusione in aumento su quella per il reato associativo".Il resto del calcolo della pena, come rideterminata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di continuazione, si rinviene direttamente nel dispositivo, che riepiloga le sentenze i cui reati sono posti in continuazione e le pene che erano state inflitte in cognizione, indicando all'esito la pena finale conclusiva.

Questo breve percorso logico che si ricava dalla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo, però, da un lato, non contiene la specificazione di tutti i passaggi logici del calcolo della pena (pena base, singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite, eventuali riduzioni per il rito per i reati che sono stati giudicati con rito alternativo), in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad indiv,iduare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), dall'altro contiene degli errori materiali, perchè individua come pena base quella "di anni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.p,r. 309/90", come scritto nel dispositivo del provvedimento impugnato, che, però, è, in realtà, la pena finale della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 ottobre 2017. Se si legge la sentenza del 5 ottobre 2017 appena citata, si può apprezzare, infatti, che il calcolo della pena è il seguente: "p.b. per il reato di cui al capo 1 anni venti di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni ventuno, aumentata per la continuazione di mesi sei quanto al capo 3 e di anni uno quanto al capo 4, ridotta di un terzo per il rito alla pena finale di anni 15 di reclusione".

La pena base su cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto calcolare i vari aumenti in continuazione per i reati satellite, tra cui quello aggiunto in continuazione dall'ordinanza impugnata, non era, pertanto, quella di 15 anni di reclusione, ma quella di 21 anni di reclusione (ridotta per il rito abbreviato, perchè la sentenza del 5 ottobre 2017 era stata emessa a seguito di richiesta di rito alternativo). L'errore nella individuazione della pena base incide sulla determinazione della pena per i reati satellite, posto che l'aumento per i reati satellite avviene ex art. 81 cod. pen. per moltiplicazione della pena base (cfr.

Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01) ed, a parità di moltiplicatore - che è il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione (cfr. sentenza Pizzone sopra citata) - ad un numero più alto nel moltiplicando consegue un numero più alto come prodotto della moltiplicazione. La mancata specificazione di tutti i passaggi logici del calcolo della pena, ed, in particolare, la mancata specificazione degli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, ivi compresi quelli oggetto della continuazione interna alla sentenza del 5 ottobre 2017, non permette un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (sempre sentenza Pizzone; cfr., anche, Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216) ed impedisce, inoltre, di verificare se il giudice dell'esecuzione ha rispettato, nella individuazione dell'aumento per il reato satellite, il principio di proporzionalità della pena (su cui v. sempre sentenza Pizzone).

In definitiva, l'ordinanza non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.

5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CARMINE RUSSO FILIPPO CASA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sgzion21-2e_rial2 De