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Sentenza — n. 25967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls Perugia supervision court order due to jurisdictional error, transferring case to Naples court based on initial request location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Perugia supervision court's order without remand, transferring the case to the Naples supervision court. The convicted applicant argued that Perugia lacked jurisdiction because he had previously requested alternative measures in Naples and that the court failed to evaluate his social reintegration prospects. The court ruled that jurisdiction is fixed at the time of the initial request and remains stable despite subsequent enforcement orders, thereby validating the applicant's claim of incompetence in Perugia.

Regesto Legislator

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Art. 677 c.p.p.; Art. 678 c.p.p.: The territorial jurisdiction of the supervision court, once established at the time of the initial request for alternative measures, remains fixed and is not altered by subsequent enforcement orders or changes in the applicant's situation.

Parole chiave

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supervision court jurisdiction alternative measures request territorial competence fixation perpetuated jurisdiction principle enforcement order transfer social reintegration assessment procedural incompetence assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 677 cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 677 cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
4684 SIUS ed essere ancora pendente presso quell'ufficio, in quanto non è stata ancora fissata l'udienza camerale di cui all'art. 678 cod. proc. pen.
art. 677 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 677 cod.
art. 678 cod. proc. pen
4684 SIUS ed essere ancora pendente presso quell'ufficio, in quanto non è stata ancora fissata l'udienza camerale di cui all'art. 678 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mingacci Umberto nato a NAPOLI il 13/02/1964 avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà presentate dal condannato Umberto Mingacci. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della inidoneità del domicilio proposto e la mancanza di un inizio di un processo di revisione critica.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., poiché l'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, che, però, era incompetente a provvedere, perchè competente era il Tribunale di sorveglianza di Napoli; già nella istanza di misure alternative il condannato aveva chiesto di inviare gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, quale luogo di residenza del condannato libero, o, in alternativa, al Tribunale di sorveglianza di Milano in relazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione; non vi è, invece, nessun criterio che radichi la competenza nel Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 178 e 666 cod. proc. pen., in quanto l'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza non è stata preceduta da avviso di fissazione dell'udienza al condannato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza ha respinto le istanze di misure alternative per la inidoneità del domicilio indicato, in quanto ubicato all'interno di case popolari luogo di spaccio, ma non ha verificato che in realtà il condannato aveva già scontato una precedente detenzione domiciliare in passato in quel luogo, peraltro il condannato non è gravato da precedenti per spaccio; non è stata, inoltre, valutata l'attività lavorativa del condannato, non sono state valutate le sue condizioni di salute, non è stato valutato che i fatti oggetto del titolo esecutivo sono molto risalenti nel tempo e sono stati seguiti da detenzione domiciliare per altro titolo; in definitiva, non è stato valutato che il processo evolutivo nella personalità del condannato si è indirizzato verso modelli di vita socialmente adeguati.

3. Con requisitoria scritta, il P.G., Giuseppe Riccardi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui si deduce la incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto, emerge che l'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Terni del 24 gennaio 2020, da cui è nata la istanza di misure alternative e la procedura davanti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha posto in esecuzione la sentenza del Tribunale di Santa Maria del 29 gennaio 2018 (di seguito, sentenza n.

1) e la sentenza del Tribunale di Terni del 15 dicembre 2017 (sentenza n. 2). Questo ordine di esecuzione era stato preceduto da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere del 2 aprile 2019 che aveva posto in esecuzione la medesima sentenza n. 1 sopra citata, ed è stato seguito da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Monza dell'il. novembre 2022 che ha messo in esecuzione le sentenze nn. 1 e 2 sopra citate ed una ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 6 dicembre 2019, divenuta irrevocabile nelle more (sentenza n. 3).

Sempre dalla lettura degli atti, emerge che, con riferimento all'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, il 2 maggio 2019 il ricorrente aveva chiesto le misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. Questa istanza aveva aperto un procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che lo stesso Tribunale, su richiesta di questa Corte, ha attestato essere stato iscritto il 3 giugno 2019 con n. 4684 SIUS ed essere ancora pendente presso quell'ufficio, in quanto non è stata ancora fissata l'udienza camerale di cui all'art. 678 cod. proc. pen.

In situazioni di questo tipo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "in forza del principio della "perpetuati° jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo" (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 - 01).

Ne consegue che la competenza a provvedere spetta al Tribunale di sorveglianza di Napoli. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore, sollecito, corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CARMINE RUSSO FILIPPO CASA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P