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Sentenza — n. 25962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific response to integration arguments in detention letter review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs. The detainee argued that the reviewing tribunal failed to specifically address new arguments raised in an integration of the original appeal regarding the withholding of photos. The court ruled that the tribunal's decision adequately and coherently addressed all criticisms, including the relevance of the photos and the recognizability of officers, rendering the lack of a direct reference to the integration document immaterial.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded, such as when the lower court has provided a coherent and adequate response to all arguments raised, including those in an integration of the appeal, without requiring a direct citation of every document.

Parole chiave

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detention letter review integration of appeal inadmissibility of appeal manifestly unfounded complaint coherent judicial response security of officers court costs award atti istruttori

Disposizioni normative citate

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Art. 18- ter ord. pen.
Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 gennaio 2025, ha rigettato il reclamo proposto da Alessio Attanasio ex art. 18- ter ord.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Attanasio Alessio nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Alfredo Pompeo Viola per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 gennaio 2025, ha rigettato il reclamo proposto da Alessio Attanasio ex art. 18- ter ord. pen. avverso il provvedimento con cui la Corte di Assise di Appello di Catania in data 10 dicembre 2024 ha disposto "l'inoltro della missiva Posta priority internazionale a firma del detenuto Attanasio Alessio -missiva allegata alla nota del Direttore della Casa crc.le di Nuoro "Bad e Carros" in data 4.12.2024, rif. Pratica n. 06.24P- limitatamente al testo scritto e/o stampato di cui alle pagine da 1 a 4, ad esclusione dei tre fotogrammi acclusi in calce alla terza pagina".

2. Il detenuto ha inviato una lettera alla nipote che vive in Irlanda e alla missiva erano allegate alcune foto, estrapolate da un fascicolo di indagine relativo a un processo per fatti avvenuti in carcere, nelle quali sono visibili degli agenti della polizia penitenziaria. La Corte di Assise di Appello ha disposto l'inoltro della missiva con l'esclusione dei tre fotogrammi.Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il detenuto nel quale, preliminarmente, ha sostenuto di non avere ricevuto il provvedimento che disponeva il trattenimento e ha chiesto la remissione in termini e, nel merito, ne ha censurato la legittimità.

Lo stesso detenuto, successivamente, ricevuta la notifica del provvedimento, ha depositato una integrazione all'atto di reclamo con la quale ha rinunciato al primo motivo di reclamo e ha insistito in ordine alla illegittimità del mancato inoltro delle foto evidenziando che gli agenti non erano riconoscibili e comunque che le immagini erano contenute in atti processuali di cui il detenuto aveva avuto ritualmente visione e disponibilità, tanto che un video analogo era già stato trasmesso ad altri suoi familiari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondate le censure sollevate e ha respinto l'impugnazione.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancanza di risposta alle doglianze esposte con l'integrazione ai motivi di reclamo depositati il 18 dicembre 2024.

4. In data 18 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Alfredo Pompeo Viola che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa in un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di una specifica risposta alle censure contenute nell'atto di integrazione del reclamo originario. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, che pure in effetti non ha fatto—direttamente citto- l'atto di integrazione del reclamo, ha comunque fornito una risposta adeguata e coerente agli argomenti e alle critiche complessivamente sollevate dal ricorrente. Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice del riesame, seppure in termini sintetici, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere la decisione della Corte di Assise di appello e -pure evidenziando e ribadendo che le foto allegate erano "incongruenti" rispetto al testo della missiva e che queste ponevano un fattore di rischio per l'incolumità degli agenti e per la sicurezza e l'ordine dell'intero reparto- ha reso una motivazione coerente alle censure esposte.

Ciò senza che abbiano e possano avere alcun rilievo sul punto le considerazioni in ordine alla riconoscibilità o meno degli agenti stessi e il fatto che la documentazione fotografica era nel legittimo possesso del ricorrente.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 3 aprile 2025 Il Consiglie,- estensore Il Presidente Marco ?ffi onaco Filippo Casa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEatimal9zianc_e9riale