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Sentenza — n. 25810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order for illegal increase in sentence due to improper application of crime continuation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order regarding the execution of a criminal sentence. The appellant argued that the appellate court illegally increased the penalty by applying the crime continuation rule to multiple extortion and mafia association convictions. The court found the appellate court's reasoning flawed because it failed to recognize the common criminal planning underlying the offenses, leading to an unjustified elevation of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 81, cpv., cod. pen.; The crime continuation rule applies when offenses share a common criminal plan, and an appellate court cannot arbitrarily exclude this unity to impose a heavier penalty.

Parole chiave

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crime continuation appellate execution illegal sentence increase mafia association extortion convictions common criminal plan transitive property riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, cpv., cod. pen.
a) sentenza della Corte di appello di Napoli 27 settembre 2021, irrevocabile dal 10 febbraio 2022, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (per associazione di stampo mafioso ed estorsioni plurime), quale aumento complessivo, ex art. 81 cpv.
art. 671 cod. proc. pen
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento solo parziale dell’istanza avanzata da Giuseppe Lai ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.: - riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti titoli:

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro
Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri
Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo
272138-01; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv.
Sez. 1, n. 15133 del 03/03/2009, D'Arma
Sez. 1, n. 31479 del 07/06/2013, Barbaro
Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli
a reati ulteriori, tutti saranno da ritenere in continuazione tra loro, siccome inclusi nella medesima serie caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica (in termini, Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv.
Corte cost., n. 183 del 2013
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa composizione (sentenza Corte cost., n. 183 del 2013) – per rinnovata valutazione.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 1634/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 13/05/2025 Micaela Serena Curami Francesco Aliffi Teresa Grieco R.G.N. 5395/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lai Giuseppe, nato a Maddaloni l’08/11/1975 avverso l’ordinanza del 28/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan- za impugnata, limitatamente alla determinazione della pena conseguente alla ritenuta continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Napoli del 27 settembre 2021, del 14 gennaio 2009 e del 21 settembre 2007, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25810/2025 Roma, lì, 14/07/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento solo parziale dell’istanza avanzata da Giuseppe Lai ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.: - riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti titoli:

a) sentenza della Corte di appello di Napoli 27 settembre 2021, irrevocabile dal 10 febbraio 2022, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (per associazione di stampo mafioso ed estorsioni plurime), quale aumento complessivo, ex art. 81 cpv. cod. pen., sulla pena di quattro anni di reclusione e 800 euro di multa (per estorsione) già inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli 14 gennaio 2009, irrevocabile dal 28 aprile 2009;

b) sentenza della Corte di appello di Napoli 21 settembre 2007, irrevocabile il 6 novembre 2007, di condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa (per estorsione tentata), successivamente rideterminata, in sede esecutiva, nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e 200 euro di multa quale aumento, ex art. 81 cpv. cod. pen., sulla menzionata pena di quattro anni di reclusione e 800 euro di multa già inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli 14 gennaio 2009, irrevocabile dal 28 aprile 2009; - rideterminava, rispetto a tali titoli, il trattamento sanzionatorio, attestandolo alla nuova misura di undici anni di reclusione e 2.800 euro di multa; - riconosceva, altresì, il vincolo della continuazione tra i reato oggetto dei seguenti ulteriori titoli:

c) sentenza della Corte di appello di Napoli 28 aprile 2020, irrevocabile dal 7 marzo 2021, di condanna alla pena di ventidue anni di reclusione (per associazione di stampo mafioso, estorsioni plurime consumate e tentate, usure plurime);

d) sentenza della Corte di appello di Napoli 25 ottobre 2016, irrevocabile dal 18 luglio 2017, di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 3.400 euro di multa (per tentata estorsione); - rideterminava il corrispondente trattamento sanzionatorio, riducendolo alla nuova misura di ventitré anni di reclusione.

2. Nell’escludere il vincolo della continuazione tra le condotte criminose di cui ai titoli a) e b) da un lato, e c) e d) dall’altro, la Corte di appello richiamava «il rilevante arco temporale» intercorrente tra i reati, il «mutato assetto criminale» del sodalizio di stampo mafioso e la criminogenesi legata ad una «generica risoluzione delinquenziale».

3. Giuseppe Lai ricorre per cassazione avverso tale decisione, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente si duole della quantificazione della pena all’esito del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei titoli a) e b), trattandosi di pena illegalmente eccedente la misura stabilita anteriormente al predetto riconoscimento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento solo parziale della continuazione. Il sodalizio criminale di appartenenza sarebbe stato sempre il medesimo (ancorché, nel tempo, fisiologicamente mutato nella composizione), le condotte associative sarebbe state poste in essere in stretta consecuzione tra di loro, i reati fine sarebbero frutto di una generale (e non generica) anteriore programmazione, che il ricorrente giudica compatibile con l’istituto disciplinato dall’art. 81 cpv. cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, è fondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra più reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, al giudice di merito compete di effettuare una specifica indagine sulla natura del sodalizio coinvolto (se, come nella specie, non si dubita della sua unicità), sulla sua concreta operatività e sulla sua continuità nel tempo, al fine di accertare l’eventuale coincidenza del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la protratta appartenenza del soggetto alla medesima organizzazione (da ultimo, Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375-01).

Riscontrata quest’ultima circostanza, l’identità di disegno criminoso non può essere negata sulla sola base del mutamento nel tempo della compagine associativa, ovvero dell’estensione del suo ambito temporale o spaziale di operatività, a meno che non risulti il subentro di un nuovo e autonomo pactum sceleris, conseguente ad una discontinuità effettiva di programma criminoso (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01).

3. Tali rilievi sono perfettamente coerenti con la natura permanente del reato associativo e con l’insegnamento secondo cui, nel caso di interruzione giudiziale della permanenza per effetto della pronuncia della condanna di primo grado, o di delimitazione dell’accertamento entro i limiti della contestazione “chiusa” operata nel relativo giudizio, ai segmenti di condotta susseguenti, autonomamente giudicati, è normalmente applicabile la disciplina del reato continuato, anche in sede esecutiva, salvo la prova che detti segmenti trovino la loro spinta psicologica in altro che non sia il pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D’Alessandro, Rv. 277788-01;

Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138-01; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364-01; Sez. 1, n. 15133 del 03/03/2009, D’Arma, Rv. 243789-01). L’identità del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, cpv., cod. pen. al fine di unificare idealmente i vari fatti di reato, è d’altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità. Anzi, l’operazione considerata, ossia l’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, consente in tali casi di ripristinare, per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato, la pena che sarebbe stata unitariamente irrogata se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione (in questo senso, con particolare riguardo al caso di contestazione “chiusa”, Sez. 1, n. 31479 del 07/06/2013, Barbaro, Rv. 256632-01, in motivazione).

4. L’ordinanza impugnata non risulta conforme ai suindicati principi di diritto, avendo essa escluso l’originaria programmazione comune delle successive condotte di partecipazione associativa con motivazione totalmente assertiva ed aprioristica, ovvero facente leva su presupposto (come il «mutato assetto criminale del sodalizio») che si è visto essere inconferente. Né potrebbe rilevare, ai fini dell’esclusione della continuazione, la maggiore o minore distanza temporale tra i reati fine. Questi ultimi, in realtà, sono già stati posti in rispettiva continuazione con l’uno o l’altro degli accertati reati associativi, sicché l’eventuale riconoscimento del vincolo tra questi ultimi si estenderebbe ai reati rimanenti in virtù della c.d. proprietà transitiva.

Se, infatti, si decide che un primo reato è in continuazione con un secondo, già unificato ex art. 81 cpv. cod. pen. a reati ulteriori, tutti saranno da ritenere in continuazione tra loro, siccome inclusi nella medesima serie caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica (in termini, Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401).

5. Il primo motivo di ricorso, in sé fondato – essendo evidente la illegale rideterminazione in peius del trattamento sanzionatorio, operata dalla Corte di appello in sede di riconoscimento della continuazione per i reati oggetto dei titoli sub a) e b), giacché la pena risulta elevata dalla antecedente misura complessiva di sette anni di reclusione, e 2.000 euro di multa, alla nuova misura di undici anni di reclusione e 2.800 euro di multa – resta assorbito dall’accoglimento del motivo pregiudiziale.

6. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa composizione (sentenza Corte cost., n. 183 del 2013) – per rinnovata valutazione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni