Cassation court annuls surveillance tribunal order due to failure to notify defense counsel of hearing date, violating absolute nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna surveillance tribunal's order dismissing Aymen Chelbi's request for alternative detention measures. The court found the tribunal failed to notify Chelbi's trusted defense counsel, Gerardo Grippo, of the hearing date, while erroneously listing a former lawyer instead. This procedural omission constituted an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, requiring a new trial with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen.: The failure to notify the trusted defense counsel of the hearing date constitutes an absolute nullity when their presence is mandatory, regardless of whether the office counsel was notified or a substitute appeared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHELBI AYMEN nato il 04/02/1987 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. GIUSEPPE SASSONE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da Aymen Chelbi, intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di tre anni, cinque mesi e due giorni di reclusione, indicata nell'ordine di esecuzione emesso a suo carico dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, e rigettato quella concernente l'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Aymen Chelbi propone, con l'assistenza dell'avv. Gerardo Grippo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, che non ha avuto modo di partecipare al giudizio, conclusosi con l'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più rappresentativa, ha chiarito, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie, risulta dall'esame degli atti trasmessi, accessibili al giudice di legittimità in ragione della natura processuale del vizio e, comunque, allegati al ricorso, che il condannato si era avvalso, per la proposizione dell'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dell'assistenza del difensore di fiducia, avv.
Gerardo Grippo (vedi, in atti, l'atto di nomina del 30 marzo 2020 e la precedente dichiarazione resa da Chelbi, il 17 marzo 2020, al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione), il quale, però non è stato avvisato della fissazione dell'udienza camerale, essendo stato, in tale sede, erroneamente indicato, nel decreto dell'8 agosto 2024, quale professionista di fiducia del condannato, l'avv. Francesco Umberto Furnari che però, al tempo, non era più incaricato della difesa. L'udienza camerale, peraltro, si è svolta, non essendo comparso l'avv.
Furnari, alla presenza di un difensore d'ufficio, che nulla ha eccepito in merito all'omissione del menzionato adempimento. Tanto premesso, non resta che prendere atto del vizio testé rilevato, che ha inficiato la legittimità dell'intero procedimento e del provvedimento emesso al suo esito.
3. Il rilievo che precede impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame dell'istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, libero nell'esito ma preceduto dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del condannato e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianz