Sentenza — n. 25656/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 27/09/2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23/11/2021, ha rideterminato in un anno e quattro mesi la pena inflitta a Elkier Krashi alias Elkier Tomaj, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/98.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. proc. pen, art. 17 d.lgs. 286/98; Sentenza — n. 25656/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Insegna la giurisprudenza che «la dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago, Rv. 272161 - 01). La Corte di appello, quindi, non era tenuta ad effettuare la notifica all’imputato presso la residenza in Albania.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 280/2025 GAETANO DI GIURO UP - 15/04/2025 GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - R.G.N. 6968/2025 VINCENZO GALATI TERESA GRIECO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KRASHI ELKIER (ALIAS TOMAJ ELKIER - CUI 03FOYWN) nato il 09/08/1984 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27/09/2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23/11/2021, ha rideterminato in un anno e quattro mesi la pena inflitta a Elkier Krashi alias Elkier Tomaj, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/98.
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., lamentando l’inosservanza dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione all’omessa citazione dell’imputato, con conseguente vizio di nullità. La prima udienza dinanzi al giudice di appello era stata rinviata più volte in quanto inizialmente la notifica dell’avviso era stata eseguita al difensore di fiducia dell’imputato, senza aver tentato prima la notifica all’indirizzo nel quale l’imputato aveva eletto domicilio (in Roma, via Acquedotto del Peschiera n. 96).
La difesa aveva sollevato la questione e la Corte di appello aveva disposto il rinnovo della notifica presso il domicilio eletto, chiedendo altresì di effettuare ricerche in ordine all’eventuale sua espulsione e alla sua possibile reperibilità in territorio albanese. Dalle ricerche era emerso che Elkier Krashi era stato espulso nel dicembre 2021, ma la Corte di appello aveva disposto procedersi alla notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non presso la residenza dell’imputato in Albania.
Aveva pertanto disposto l’adempimento con modalità incompatibili con il perseguimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato.
3. Il Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. L’imputato, presente alla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, aveva nominato un difensore di fiducia e dichiarato domicilio con riferimento al procedimento in esame; il rimpatrio dello stesso, in data successiva alla sentenza di condanna, non poteva essere ritenuto ostativo alla celebrazione del processo – in relazione al quale l’atto di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25656/2025 Roma, lì, 11/07/2025 citazione veniva notificato al difensore di fiducia ex art. 161 co. 4 c.p.p. –, non essendosi l’imputato avvalso della facoltà concessa ex art. 17 d.lgs. 286/98 di ottenere un permesso per tornare in Italia al fine di partecipare al processo.
Come affermato da Sez. U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, «la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art.170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.» Nel caso in esame, l’irreperibilità dell’imputato nel domicilio eletto non appare richiedere il compimento di ulteriori adempimenti, in assenza di una condizione tale da impedire allo stesso di comunicare il mutamento del luogo eletto, quale non appare potersi ritenere l’esecuzione dell’espulsione (cfr. tra tutte Sez. 6, Sentenza n. 6104 del 09/01/2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Insegna la giurisprudenza che «la dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago, Rv. 272161 - 01). La Corte di appello, quindi, non era tenuta ad effettuare la notifica all’imputato presso la residenza in Albania.
L’imputato aveva eletto domicilio in Roma, via Acquedotto del Peschiera n. 96 prima di essere espulso e non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio; la Corte di appello aveva disposto la notifica al domicilio e quindi, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., aveva proceduto alla notifica al difensore di fiducia, così perfezionando regolarmente il procedimento notificato. In ogni caso l’espulsione non valeva nemmeno come impedimento perché lo straniero può chiedere di essere autorizzato al rientro temporaneo in Italia per partecipare al processo.
E infatti «non dà luogo a legittimo impedimento a comparire dell'imputato straniero espulso dal territorio dello Stato il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di autorizzazione al rientro temporaneo in Italia, avanzata dal predetto per poter partecipare al processo a suo carico ex art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gravando, in tal caso, sul richiedente l'onere di provare l'avvenuto esperimento di tutte le iniziative necessarie a superare la situazione di inerzia» (Sez. 3, n. 40851 del 08/05/2024, C., Rv. 287139 - 01).
3. Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIUSEPPE SANTALUCIA