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Sentenza — n. 25649/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against surveillance tribunal's inadmissibility ruling due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a surveillance tribunal's decision to dismiss a claim due to the transfer of the condemned. The defense argued that the tribunal acted de plano without adversarial proceedings, violating procedural guarantees. The court ruled that such inadmissibility declarations require collegial deliberation after a hearing, rendering the original decree void.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: Inadmissibility declarations in surveillance proceedings cannot be issued de plano by the president but require collegial deliberation following adversarial proceedings.

Parole chiave

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procedural nullity adversarial proceedings surveillance tribunal de plano decision collegial deliberation perdita dell'interesse degno di protezione decisioni di riassegnazione o trasferimento assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Peraltro, essendo stato investito il Tribunale di sorveglianza, opera la regola secondo la quale «l'art. 666, comma 2, cod.
Art. 667 cod. proc. pen.
Art. 35-bis ord. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez.
artt. 24 Cost
in relazione agli artt. 24 Cost.
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito
pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv.
Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O.
Sez. 1, n. 3266 del 1992
287402 – 01; analogamente Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Lucia Odello, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 13/05/2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Alessio Attanasio essendo venuto meno l’interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen. Il provvedimento era stato emesso de plano e senza contraddittorio senza che ne sussistessero i presupposti e con una motivazione che non rendeva chiari i suoi contenuti. Sarebbe irrilevante il trasferimento in altro istituto per il principio della perpetuatio jurisdictionis.

3. Il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Secondo il persuasivo e costante orientamento di legittimità, «in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01).

Peraltro, essendo stato investito il Tribunale di sorveglianza, opera la regola secondo la quale «l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al presidente del collegio la competenza funzionale a dichiarare "de plano" con decreto, nei casi ivi previsti, l'inammissibilità della richiesta, potendo, invece, il collegio deliberarla solo con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, sicché il provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" dal collegio è affetto da nullità assoluta e insanabile» (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 – 01; analogamente Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv. 191595-01).

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino: P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così è deci