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Sentenza — n. 25582/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against suspended sentence due to procedural inadmissibility under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a suspended sentence, arguing the benefit exceeded statutory limits under Article 163 of the Penal Code. The Court declared the appeal inadmissible because it concerns the execution of the penalty rather than its legality. Consequently, the appeal was rejected as it falls outside the specific grounds for cassation review defined in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against suspended sentences challenging the benefit's application are inadmissible as they concern execution, not the legality of the penalty itself.

Parole chiave

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suspended sentence legality cassation admissibility Art. 448 c.p.p. penalty execution Procuratore Generale appeal riduzione della pena pene condizionali sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, cod. pen.
Il .procuratore ricorrente sostiene l'ammissibilità del ricorso, in quanto la concessione della sospensione condizionale della pena in misura difforme da quanto consentito dall'art. 163 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art.
Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022
Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023
Tale principio è stato confermato da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep.
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: PINTILIE Victor Constantin nato in Romania il 13/03/2001 avverso la sentenza del 02/12/2024 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Cremona

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 02 dicembre 2024 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a Victor Constantin Pintilie, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni di reclusione ed euro 2.400 di multa, concedendo la sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con un unico motivo con il quale deduce l'illegalità della pena applicata, con riferimento alla concessione della sospensione condizionale in misura eccedente il limite stabilito dall'art. 163, comma 1, cod. pen. All'epoca di commissione di due dei tre reati giudicati, l'imputato aveva già compiuto ventitre anni, per cui il limite applicabile per la concessione del beneficio era quello ordinario che, nel caso di condanna ad una pena detentiva pari a due anni di reclusione e ad una pena pecuniaria, lo consente per la sola pena detentiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il .procuratore ricorrente sostiene l'ammissibilità del ricorso, in quanto la concessione della sospensione condizionale della pena in misura difforme da quanto consentito dall'art. 163 cod. pen, costituirebbe una ipotesi di pena illegale. Sul punto, però, questa Corte ha affermato che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione» (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723).

Tale principio è stato confermato da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, H., Rv. 285851, che nella parte motiva ha esplicitamente ritenuto che «le questioni attinenti all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena siano estranee» alla nozione di pena illegale (così alla pag. 12). Tale beneficio, infatti, è uno strumento alternativo al carcere, e non può rientrare nella nozione di "pena", rilevante ai fini della verifica della sua legalità, perché implica la già avvenuta determinazione della stessa con una sentenza di condanna, ed attiene, di fatto, solo alla sua esecuzione, senza incidere in alcun modo sulla sua irrogazione.

2. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così dec