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Sentenza — n. 25388/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation for serious repeated violations during execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal challenging the revocation of his probation and replacement with a workhouse assignment. The defense argued that the defendant was no longer considered a leader of the criminal group and that the probation measure was technically suspended due to a preventive surveillance order. The court held that the continuation of the criminal association, even in a lesser role, constituted a grave violation proving a lack of remorse, thereby justifying the measure change under Article 231 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 231 cod. pen.; The replacement of probation with a workhouse assignment is justified by grave or repeated violations, where the continuation of criminal association demonstrates a lack of remorse and invalidates the anticipatory social reintegration.

Parole chiave

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probation revocation workhouse assignment criminal association grave violation lack of remorse preventive surveillance Article 231 Penal Code assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 231 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 231 cod.
Art. 13 d.lgs. n. 159/2011
Né può tenersi conto del fatto che le nuove condotte contestate al Lauricella sarebbero state commesse quando la libertà vigilata si sarebbe dovuta considerare come sospesa perché si era dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione personale, visto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
art. 231 cod. pen
Ai sensi dell’art. 231 cod.
art. 13 d.lgs. n. 159/2011
Né può tenersi conto del fatto che le nuove condotte contestate al Lauricella sarebbero state commesse quando la libertà vigilata si sarebbe dovuta considerare come sospesa perché si era dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione personale, visto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 13 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020, Ferrandu
pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020, Ferrandu, Rv.
Sez. 1, n. 52020 del 13/09/2017, Schisa
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Testo completo

A;

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di sorveglianza riteneva corretta la valutazione di accresciuta pericolosità sociale del Lauricella in considerazione delle gravi recidive in cui era incorso in costanza dell’esecuzione della misura della libertà vigilata; era emerso dalle indagini di altro procedimento che egli era tornato ad occuparsi di estorsioni e di acquisizione di esercizi commerciali nel suo territorio di riferimento (Villabate). Il Tribunale di sorveglianza riteneva che degli elementi acquisiti e dei fatti storici documentati si potesse tener conto anche in pendenza dei procedimenti e anche in mancanza ancora di una sentenza che li definisse.

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, lamentando la violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione ad una casa di lavoro. Ai sensi dell’art. 231 cod. pen., se la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura la cauzione di buona condotta e solo nei casi di particolare gravità ovvero al ripetersi della medesima o, ancora, qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire la misura con l’assegnazione alla casa lavoro.

Il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto del fatto che, al momento in cui Lauricella era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per i nuovi fatti estorsivi che gli si contestano, non era sottoposto alla libertà vigilata, perché la misura era stata sospesa per dare corso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a suo carico; per il fatto più grave tra quelli contestatigli, unico ascrivibile al periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, era intervenuta sentenza di assoluzione; Lauricella non aveva commesso altre trasgressioni; nella nuova indagine non era emerso il suo ruolo di capo-promotore, in passato da lui rivestito, ma anzi si ipotizzava che egli partecipasse con ruolo di ridotto spessore.

Inoltre, poiché i nuovi elementi descrivevano una mera prosecuzione della condotta permanente di adesione allo stesso sodalizio di cui originariamente Lauricella faceva parte, ricorrerebbe non un nuovo illecito, ma lo stesso originario reato, che, come tale, non potrebbe giustificare una valutazione nuova di aggravamento della sua pericolosità. Con motivi nuovi in data 17/03/2025 il difensore ribadiva gli argomenti proposti ed evidenziava che nel provvedimento impugnato non era stato svolto uno specifico esame dei presupposti che potevano giustificare un aggravamento che non doveva considerarsi automatico.

3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 2. «In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall'applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall'art. 231, comma secondo, cod. pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020, Ferrandu, Rv. 279445 - 01). I motivi di ricorso ruotano attorno ad una valutazione delle condotte emerse successivamente all’applicazione della libertà vigilata e in costanza di essa che, all’esito del giudizio, si sono risolti in una condanna per il reato associativo in continuazione con la precedente condanna per lo stesso reato.

La difesa lamenta che non si sia tenuto conto che tale sola ultima condotta non poteva considerarsi una trasgressione grave, perché, per i nuovi fatti, il Lauricella non era stato più ritenuto capo promotore, ma mero partecipe della famiglia di Villabate. La censura è del tutto infondata. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, evidenziato che «la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone trasgressioni tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona e, pertanto, il giudice deve accertare che l'addebito concretizzi una grave inosservanza al regime di vita cui il liberato era sottoposto e che la stessa costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale» (Sez. 1, n. 52020 del 13/09/2017, Schisa, Rv. 271606 - 01).

Se questi sono i parametri per valutare le condotte che possono integrare la trasgressione grave, certamente la ripresa della condotta associativa, anche in posizione diversa e di minor rilievo rispetto al passato, nella stessa consorteria, testimonia la rivitalizzazione dei legami e come tale giustifica il provvedimento. Né può tenersi conto del fatto che le nuove condotte contestate al Lauricella sarebbero state commesse quando la libertà vigilata si sarebbe dovuta considerare come sospesa perché si era dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione personale, visto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011, quando sia stata applicata la libertà vigilata durante la sua esecuzione, non si può far luogo alla sorveglianza e se questa sia stata pronunciata ne cessano gli effetti.

Sicché, nel periodo indicato, la libertà vigilata doveva comunque considerarsi in corso di esecuzione.

3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il