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Sentenza — n. 25126/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls detention order due to failure to deduct prior German detention and lack of translation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's order regarding the execution of a European Arrest Warrant against a Somali national. The defendant argued that the court failed to deduct time spent in German detention and did not translate the detention order into a language he understood. The court found both grievances valid, ruling that the judge must verify such facts and that an untranslated order for an alien constitutes nullity, though this does not automatically void the ongoing detention.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.p.; Art. 143 c.p.p.: In execution proceedings, the executing judge must verify exceptions regarding prior detention and ensure orders are translated into a language known to the alien defendant, with failure to do so rendering the order null.

Parole chiave

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European Arrest Warrant execution prior detention deduction language barrier nullity alien defendant rights execution order translation domanda d'asilo di cittadino albanese esecuzione all'estero assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-bis c.p.p.
Art. 143 c.p.p.
Ciò in quanto l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero irreperibile alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto poiché tale atto, pur non essendo compreso nell'elenco previsto dall'art. 143, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Ognyanov
Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Pmt
è essenziale alla conoscenza dell'accusa (Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Pmt, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 2075/2025 VINCENZO SIANI CC - 12/06/2025 RAFFAELLO MAGI R.G.N. 13969/2025 FRANCESCO ALIFFI MARCO MARIA MONACO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kalif Mahdi Abdisalan nato in Somalia il 15/02/1967 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 marzo 2025, ha rigettato l’istanza con la quale Abdisalan Kalif Mahdi ha chiesto di revocare l’ordine di carcerazione emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto le seguenti censure. 2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata considerazione e detrazione del periodo di detenzione subito dal ricorrente in Germania allorché è stato ristretto in esecuzione del MAE in attesa di essere trasferito in Italia, dal 23 novembre 2016 al 9 marzo 2017. Sul punto la difesa rileva che la circostanza era nota ai giudici che hanno proceduto e che l’argomento posto alla base del rigetto, il fatto che il certificato prodotto era redatto in lingua tedesca, è manifestamente illogico in quanto tale circostanza è presente in atti e doveva essere considerata all’atto di formazione dell’ordine di carcerazione. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di notifica e traduzione dell’ordine di carcerazione che è redatto in italiano nonostante sia noto ed evidente in atti che il ricorrente è di nazionalità somala e che era residente in Germania e, quindi, non conosceva la lingua italiana, tanto che ha partecipato al processo con l’assistenza di un interprete.

3. In data 15 maggio 2025 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25126/2025 Roma, lì, 08/07/2025 2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione, sia quanto alla mancata considerazione del periodo di carcerazione sofferto in Germania in attesa dell’esecuzione del MAE, sia quanto alla mancanza di notifica e traduzione in lingua nota al ricorrente dell’ordine di carcerazione.

Entrambe le doglianze sono fondate. 2.1. La circostanza che il condannato era stato ristretto in Germania in attesa di essere consegnato alle autorità italiane in esecuzione del MAE risultava dagli atti ed era pertanto nota, o comunque avrebbe dovuto esserlo, all’organo dell’esecuzione. In tale situazione, pertanto, il periodo di carcerazione sofferto nello stato estero in attesa dell’esecuzione della consegna avrebbe dovuto essere oggetto di verifica e di valutazione per la sua potenziale refluenza sulla determinazione della pena da espiare e, come tale, eventualmente da indicare e considerare anche nell’ordine di carcerazione.

In questa prospettiva la risposta fornita dal giudice dell’esecuzione alla specifica censura formulata sul punto dalla difesa, respinta in quanto il certificato prodotto è in lingua tedesca, è inconferente. A fronte dell’allegazione di un elemento potenzialmente significativo quanto alla detenzione subita in Germania, tale essendo il certificato prodotto dalla difesa, infatti, il giudice -considerato peraltro che il fatto che il ricorrente era stato consegnato all’autorità italiana in esecuzione dall’autorità tedesca di un MAE è incontestato- era tenuto a esercitare i poteri istruttori allo stesso conferiti e, quindi, a verificare la fondatezza dell’eccezione, ciò sia acquisendo gli atti a necessari a tal fine sia, eventualmente, disponendo la traduzione del certificato prodotto. 2.2.

Anche la seconda censura è fondata e il profilo per certi aspetti è assorbente. 2.2.1. Come più volte ribadito da questa Corte «in tema di esecuzione della pena, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, ma l'invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato» (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Ognyanov, Rv. 272835 – 01).

Ciò in quanto l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero irreperibile alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto poiché tale atto, pur non essendo compreso nell'elenco previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. è essenziale alla conoscenza dell'accusa (Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Pmt, Rv. 274531 - 01). 2.2.2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordine di carcerazione per non essere stato notificato e, prima ancora, tradotto in una lingua comprensibile al condannato perché “non risulta affatto dimostrato che l’imputato non conoscesse la lingua italiana non potendo ritenersi a tal fine sufficiente la circostanza che sia nato in Somalia e che sia residente in Germania” A fronte di quanto pacificamente accertato e riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato -la nascita in Somalia e la residenza in Germania- tale argomento, cioè che questi elementi non sarebbe sufficienti adimostrare che l’imputato non conosca la lingua italiana, è congetturale e la conclusione, in assenza di qualsivoglia elemento di senso contrario, è manifestamente illogica.

Più in generale, d’altro canto, si deve rilevare che una volta che la difesa ha adeguatamente allegato gli elementi idonei a sostenere l’istanza proposta, il giudice dell’esecuzione è tenuto a provvedere, anche avvalendosi dei poteri istruttori allo stesso riconosciuti, e la decisione non può fondarsi su di una non consentita inversione dell’onere della prova. Ciò anche considerato, peraltro, che nel caso di specie il condannato, una volta consegnato all’autorità giudiziaria italiana, ha partecipato al processo con l’assistenza di un interprete. 2.3.

I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Salerno affinché, attenendosi ai principi indicati e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO MONICA BONI